Normativa
Ordinamento Generale
R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368
Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie
giovedì 08 gennaio 1942
Art. 1 — Richiesta di comunicazione degli atti.
Art. 2 — Intervento davanti all’istruttore.
Art. 3 — Intervento davanti al collegio.
Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice
Capo I - Degli esperti della magistratura del lavoro
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Capo II - Dei consulenti tecnici del giudice
Sezione I - Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari
Art. 13 — Albo dei consulenti tecnici.
Art. 14 — Formazione dell’albo.
Art. 15 — Iscrizione nell’albo.
Art. 16 — Domande d’iscrizione.
Art. 17 — Informazioni.
Art. 18 — Revisione dell’albo.
Art. 19 — Disciplina.
Art. 20 — Sanzioni disciplinari.
Art. 21 — Procedimento disciplinare.
Art. 22 — Distribuzione degli incarichi.
Art. 23 — Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.
Art. 24 — Liquidazione dei compensi.
Sezione II - Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi
Art. 25 — Istituzione e formazione dell’albo.
Art. 26 — Iscrizione nell’albo.
Art. 27 — Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici.
Capo III - Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere
Art. 28 — Registri di cancelleria.
Art. 29 — Registri di cancelleria della pretura.
Art. 30 — Registri di cancelleria del tribunale.
Art. 31 — Registri di cancelleria della corte d’appello.
Art. 32 — Registri di cancelleria della Corte Suprema di cassazione.
Art. 33 — Divisione dei registri in più volumi.
Art. 34 — Contenuto del registro cronologico.
Art. 35 — Volumi dei provvedimenti originali.
Art. 36 — Fascicoli di cancelleria.
Art. 37 — Modo di tenuta dei registri.
Art. 38 — Deposito di cancelleria della parte che si costituisce.
Art. 39 — Deposito di cancelleria.
Art. 40 — Nota dei depositi e delle spese di cancelleria.
Art. 41 — Deposito delle somme ricevute dal cancelliere.
Art. 42 — Prelievi dalla somma depositata.
Art. 43 — Ingiunzione di pagamento di spese, diritti ed onorari.
Art. 44 — Compilazione dei processi verbali.
Art. 45 — Forma delle comunicazioni del cancelliere.
Art. 46 — Forma degli atti giudiziari.
Capo IV - Degli atti dell’ufficiale giudiziario
Art. 47 — Ora della notificazione.
Art. 48 — Avviso al destinatario della notificazione.
Art. 49 — Nota da consegnarsi al pubblico ministero.
Art. 50 — Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
Art. 51 — Destinazione della copia dell’atto notificato depositata in cancelleria.
Capo V - Delle persone che possono assistere il giudice
Art. 52 — Liquidazione del compenso.
Art. 53 — Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi.
Titolo III - Del processo di cognizione
Capo I - Del procedimento davanti al giudice di pace (art. 54 - 68)
Capo II - Del procedimento davanti al tribunale (art. 69 - 127)
Sezione I - Dell’introduzione della causa
Art. 69 — Mancata comparizione della parte invitata.
Art. 69bis — Determinazione delle udienze di prima comparizione.
Art. 70 — Istanza di abbreviazione dei termini di comparizione.
Art. 70bis — Computo dei termini di comparizione.
Art. 71 — Nota d’iscrizione a ruolo.
Art. 72 — Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo.
Art. 73 — Copia degli atti di parte.
Art. 74 — Contenuto del fascicolo di parte.
Art. 75 — Nota delle spese.
Art. 76 — Potere delle parti sui fascicoli.
Art. 77 — Ritiro del fascicolo di parte.
Sezione II - Dell’istruzione della causa
Art. 78 — Astensione del giudice istruttore.
Art. 79 — Sostituzione del giudice istruttore.
Art. 80 — Determinazione delle udienze dei giudici istruttori.
Art. 80bis — Rinvio al collegio nell’udienza di prima comparizione.
Art. 81 — Fissazione delle udienze di istruzione.
Art. 82 — Rinvio delle udienze di prima comparizione e d’istruzione.
Art. 83 — Ordine di trattazione delle cause.
Art. 83bis — Trattazione scritta della causa.
Art. 83ter — Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale.
Art. 84 — Svolgimento delle udienze.
Art. 85 — Istanza per imposizione di cauzione.
Art. 86 — Forma della cauzione.
Art. 87 — Produzione dei documenti.
Art. 88 — Processo verbale di avvenuta conciliazione.
Art. 89 — Ordinanza sull’astensione o ricusazione del consulente tecnico.
Art. 90 — Indagini del consulente senza la presenza del giudice.
Art. 91 — Comunicazioni a consulenti di parte.
Art. 92 — Questioni sorte durante le indagini del consulente.
Art. 93 — Assistenza alla persona sottoposta all’ispezione.
Art. 94 — Istanza di esibizione.
Art. 95 — Notificazione dell’ordinanza di esibizione.
Art. 96 — Informazioni della pubblica amministrazione.
Art. 97 — Divieto di private informazioni.
Art. 98 — Deposito di documenti fatto da pubblico depositario.
Art. 99 — Proposizione della querela di falso.
Art. 100 — Copie del documento impugnato.
Art. 101 — Rinvio.
Art. 102 — Ammissione d’interrogatorio o di prova testimoniale.
Art. 103 — Termine per l’intimazione al testimone.
Art. 104 — Mancata intimazione ai testimoni.
Art. 105 — Forma speciale di esame testimoniale.
Art. 106 — Disposizioni relative al testimone non comparso.
Art. 107 — Liquidazione delle indennità ai testimoni.
Art. 108 — Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate.
Art. 109 — Ordinanza di pagamento durante il rendiconto.
Art. 110 — Fissazione dell’udienza di trattazione.
Art. 111 — Produzione delle comparse.
Art. 112 — Istanza di decisione secondo equità.
Art. 112bis — Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo.
Sezione III - Della decisione della causa
Art. 113 — Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi.
Art. 114 — Determinazione dei giorni d’udienza e composizione dei collegi.
Art. 115 — Rinvio della discussione.
Art. 116 — Ordine di discussione delle cause.
Art. 117 — Svolgimento della discussione.
Art. 118 — Motivazione della sentenza.
Art. 119 — Redazione della sentenza.
Art. 120 — Pubblicazione delle sentenze.
Art. 121 — Ordinanza di correzione delle sentenze.
Art. 122 — Forma dell’istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori.
Art. 123 — Avviso d’impugnazione alla cancelleria.
Art. 123bis — Trasmissione del fascicolo d’ufficio al giudice superiore.
Art. 124 — Certificato di passaggio in giudicato della sentenza.
Art. 125 — Riassunzione della causa.
Art. 125bis — Riassunzione delle cause sospese durante l’istruzione.
Art. 126 — Fascicolo della causa riassunta.
Art. 127 — Riscossione della pena pecuniaria a carico dell’opponente.
Capo III - Del procedimento d’appello (art. 128 - 132)
Capo IV - Del procedimento davanti alla corte suprema di cassazione (art. 133 - 143)
Capo V - Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza (art. 144 - 152)
Titolo IV - Del processo di esecuzione
Capo I - Del titolo esecutivo e dell’espropriazione forzata in generale (art. 153 - 164)
Capo II - Dell’espropriazione mobiliare (art. 165 - 169-ter)
Capo III - Dell’espropriazione immobiliare (art. 170 - 179-quater)
Capo IV - Disposizioni comuni (art. 180 - 187)
Titolo V - Dei procedimenti speciali
Art. 188 — Dichiarazione di inefficacia del decreto d’ingiunzione.
Art. 189 — Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi.
Art. 190 — Documentazione dell’istanza di dichiarazione di assenza o di morte presunta.
Art. 191 — Efficacia del processo verbale di vendita di beni immobili appartenenti a minori.
Art. 192 — Modalità di chiusura dell’inventario.
Art. 193 — Giuramento del curatore dell’eredità giacente.
Art. 194 — Nomina dell’esperto nel giudizio di divisione.
Art. 195 — Decreto di approvazione dell’attribuzione delle quote nel giudizio di divisione.
Art. 196 — Reclamo contro il decreto che nega l’esecutorietà del lodo.
Titolo VI - Disposizioni transitorie (da art. 197 a 231)
(omissis)
Commenti
La speciale competenza per gli ausiliari del giudice
disp. att. cpc e cpp
Quesiti
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