Normativa
Ordinamento Generale
R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368
Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie
giovedì 08 gennaio 1942
Titolo I - Del pubblico ministero
Art. 1 — Richiesta di comunicazione degli atti.
Art. 2 — Intervento davanti all’istruttore.
Art. 3 — Intervento davanti al collegio.
Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice
Capo I - Degli esperti della magistratura del lavoro
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Capo II - Dei consulenti tecnici del giudice
Sezione I - Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari
Art. 13 — Albo dei consulenti tecnici.
Art. 14 — Formazione dell’albo.
Art. 15 — Iscrizione nell’albo.
Art. 16 — Domande d’iscrizione.
Art. 17 — Informazioni.
Art. 18 — Revisione dell’albo.
Art. 19 — Disciplina.
Art. 20 — Sanzioni disciplinari.
Art. 21 — Procedimento disciplinare.
Art. 22 — Distribuzione degli incarichi.
Art. 23 — Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.
Art. 24 — Liquidazione dei compensi.
Sezione II - Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi
Art. 25 — Istituzione e formazione dell’albo.
Art. 26 — Iscrizione nell’albo.
Art. 27 — Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici.
Capo III - Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere
Art. 28 — Registri di cancelleria.
Art. 29 — Registri di cancelleria della pretura.
Art. 30 — Registri di cancelleria del tribunale.
Art. 31 — Registri di cancelleria della corte d’appello.
Art. 32 — Registri di cancelleria della Corte Suprema di cassazione.
Art. 33 — Divisione dei registri in più volumi.
Art. 34 — Contenuto del registro cronologico.
Art. 35 — Volumi dei provvedimenti originali.
Art. 36 — Fascicoli di cancelleria.
Art. 37 — Modo di tenuta dei registri.
Art. 38 — Deposito di cancelleria della parte che si costituisce.
Art. 39 — Deposito di cancelleria.
Art. 40 — Nota dei depositi e delle spese di cancelleria.
Art. 41 — Deposito delle somme ricevute dal cancelliere.
Art. 42 — Prelievi dalla somma depositata.
Art. 43 — Ingiunzione di pagamento di spese, diritti ed onorari.
Art. 44 — Compilazione dei processi verbali.
Art. 45 — Forma delle comunicazioni del cancelliere.
Art. 46 — Forma degli atti giudiziari.
Capo IV - Degli atti dell’ufficiale giudiziario
Art. 47 — Ora della notificazione.
Art. 48 — Avviso al destinatario della notificazione.
Art. 49 — Nota da consegnarsi al pubblico ministero.
Art. 50 — Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
Art. 51 — Destinazione della copia dell’atto notificato depositata in cancelleria.
Capo V - Delle persone che possono assistere il giudice
Art. 52 — Liquidazione del compenso.
Art. 53 — Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi.
Titolo III - Del processo di cognizione
Capo I - Del procedimento davanti al giudice di pace (art. 54 - 68)
Capo II - Del procedimento davanti al tribunale (art. 69 - 127)
Sezione I - Dell’introduzione della causa
Art. 69 — Mancata comparizione della parte invitata.
Art. 69bis — Determinazione delle udienze di prima comparizione.
Art. 70 — Istanza di abbreviazione dei termini di comparizione.
Art. 70bis — Computo dei termini di comparizione.
Art. 71 — Nota d’iscrizione a ruolo.
Art. 72 — Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo.
Art. 73 — Copia degli atti di parte.
Art. 74 — Contenuto del fascicolo di parte.
Art. 75 — Nota delle spese.
Art. 76 — Potere delle parti sui fascicoli.
Art. 77 — Ritiro del fascicolo di parte.
Sezione II - Dell’istruzione della causa
Art. 78 — Astensione del giudice istruttore.
Art. 79 — Sostituzione del giudice istruttore.
Art. 80 — Determinazione delle udienze dei giudici istruttori.
Art. 80bis — Rinvio al collegio nell’udienza di prima comparizione.
Art. 81 — Fissazione delle udienze di istruzione.
Art. 82 — Rinvio delle udienze di prima comparizione e d’istruzione.
Art. 83 — Ordine di trattazione delle cause.
Art. 83bis — Trattazione scritta della causa.
Art. 83ter — Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale.
Art. 84 — Svolgimento delle udienze.
Art. 85 — Istanza per imposizione di cauzione.
Art. 86 — Forma della cauzione.
Art. 87 — Produzione dei documenti.
Art. 88 — Processo verbale di avvenuta conciliazione.
Art. 89 — Ordinanza sull’astensione o ricusazione del consulente tecnico.
Art. 90 — Indagini del consulente senza la presenza del giudice.
Art. 91 — Comunicazioni a consulenti di parte.
Art. 92 — Questioni sorte durante le indagini del consulente.
Art. 93 — Assistenza alla persona sottoposta all’ispezione.
Art. 94 — Istanza di esibizione.
Art. 95 — Notificazione dell’ordinanza di esibizione.
Art. 96 — Informazioni della pubblica amministrazione.
Art. 97 — Divieto di private informazioni.
Art. 98 — Deposito di documenti fatto da pubblico depositario.
Art. 99 — Proposizione della querela di falso.
Art. 100 — Copie del documento impugnato.
Art. 101 — Rinvio.
Art. 102 — Ammissione d’interrogatorio o di prova testimoniale.
Art. 103 — Termine per l’intimazione al testimone.
Art. 104 — Mancata intimazione ai testimoni.
Art. 105 — Forma speciale di esame testimoniale.
Art. 106 — Disposizioni relative al testimone non comparso.
Art. 107 — Liquidazione delle indennità ai testimoni.
Art. 108 — Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate.
Art. 109 — Ordinanza di pagamento durante il rendiconto.
Art. 110 — Fissazione dell’udienza di trattazione.
Art. 111 — Produzione delle comparse.
Art. 112 — Istanza di decisione secondo equità.
Art. 112bis — Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo.
Sezione III - Della decisione della causa
Art. 113 — Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi.
Art. 114 — Determinazione dei giorni d’udienza e composizione dei collegi.
Art. 115 — Rinvio della discussione.
Art. 116 — Ordine di discussione delle cause.
Art. 117 — Svolgimento della discussione.
Art. 118 — Motivazione della sentenza.
Art. 119 — Redazione della sentenza.
Art. 120 — Pubblicazione delle sentenze.
Art. 121 — Ordinanza di correzione delle sentenze.
Art. 122 — Forma dell’istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori.
Art. 123 — Avviso d’impugnazione alla cancelleria.
Art. 123bis — Trasmissione del fascicolo d’ufficio al giudice superiore.
Art. 124 — Certificato di passaggio in giudicato della sentenza.
Art. 125 — Riassunzione della causa.
Art. 125bis — Riassunzione delle cause sospese durante l’istruzione.
Art. 126 — Fascicolo della causa riassunta.
Art. 127 — Riscossione della pena pecuniaria a carico dell’opponente.
Capo III - Del procedimento d’appello (art. 128 - 132)
Capo IV - Del procedimento davanti alla corte suprema di cassazione (art. 133 - 143)
Capo V - Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza (art. 144 - 152)
Titolo IV - Del processo di esecuzione
Capo I - Del titolo esecutivo e dell’espropriazione forzata in generale (art. 153 - 164)
Capo II - Dell’espropriazione mobiliare (art. 165 - 169-ter)
Capo III - Dell’espropriazione immobiliare (art. 170 - 179-quater)
Capo IV - Disposizioni comuni (art. 180 - 187)
Titolo V - Dei procedimenti speciali
Art. 188 — Dichiarazione di inefficacia del decreto d’ingiunzione.
Art. 189 — Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi.
Art. 190 — Documentazione dell’istanza di dichiarazione di assenza o di morte presunta.
Art. 191 — Efficacia del processo verbale di vendita di beni immobili appartenenti a minori.
Art. 192 — Modalità di chiusura dell’inventario.
Art. 193 — Giuramento del curatore dell’eredità giacente.
Art. 194 — Nomina dell’esperto nel giudizio di divisione.
Art. 195 — Decreto di approvazione dell’attribuzione delle quote nel giudizio di divisione.
Art. 196 — Reclamo contro il decreto che nega l’esecutorietà del lodo.
Titolo VI - Disposizioni transitorie (da art. 197 a 231)
(omissis)
Art. 1 — Richiesta di comunicazione degli atti.
Art. 2 — Intervento davanti all’istruttore.
Art. 3 — Intervento davanti al collegio.
Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice
Capo I - Degli esperti della magistratura del lavoro
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Capo II - Dei consulenti tecnici del giudice
Sezione I - Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari
Art. 13 — Albo dei consulenti tecnici.
Art. 14 — Formazione dell’albo.
Art. 15 — Iscrizione nell’albo.
Art. 16 — Domande d’iscrizione.
Art. 17 — Informazioni.
Art. 18 — Revisione dell’albo.
Art. 19 — Disciplina.
Art. 20 — Sanzioni disciplinari.
Art. 21 — Procedimento disciplinare.
Art. 22 — Distribuzione degli incarichi.
Art. 23 — Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.
Art. 24 — Liquidazione dei compensi.
Sezione II - Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi
Art. 25 — Istituzione e formazione dell’albo.
Art. 26 — Iscrizione nell’albo.
Art. 27 — Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici.
Capo III - Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere
Art. 28 — Registri di cancelleria.
Art. 29 — Registri di cancelleria della pretura.
Art. 30 — Registri di cancelleria del tribunale.
Art. 31 — Registri di cancelleria della corte d’appello.
Art. 32 — Registri di cancelleria della Corte Suprema di cassazione.
Art. 33 — Divisione dei registri in più volumi.
Art. 34 — Contenuto del registro cronologico.
Art. 35 — Volumi dei provvedimenti originali.
Art. 36 — Fascicoli di cancelleria.
Art. 37 — Modo di tenuta dei registri.
Art. 38 — Deposito di cancelleria della parte che si costituisce.
Art. 39 — Deposito di cancelleria.
Art. 40 — Nota dei depositi e delle spese di cancelleria.
Art. 41 — Deposito delle somme ricevute dal cancelliere.
Art. 42 — Prelievi dalla somma depositata.
Art. 43 — Ingiunzione di pagamento di spese, diritti ed onorari.
Art. 44 — Compilazione dei processi verbali.
Art. 45 — Forma delle comunicazioni del cancelliere.
Art. 46 — Forma degli atti giudiziari.
Capo IV - Degli atti dell’ufficiale giudiziario
Art. 47 — Ora della notificazione.
Art. 48 — Avviso al destinatario della notificazione.
Art. 49 — Nota da consegnarsi al pubblico ministero.
Art. 50 — Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
Art. 51 — Destinazione della copia dell’atto notificato depositata in cancelleria.
Capo V - Delle persone che possono assistere il giudice
Art. 52 — Liquidazione del compenso.
Art. 53 — Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi.
Titolo III - Del processo di cognizione
Capo I - Del procedimento davanti al giudice di pace (art. 54 - 68)
Capo II - Del procedimento davanti al tribunale (art. 69 - 127)
Sezione I - Dell’introduzione della causa
Art. 69 — Mancata comparizione della parte invitata.
Art. 69bis — Determinazione delle udienze di prima comparizione.
Art. 70 — Istanza di abbreviazione dei termini di comparizione.
Art. 70bis — Computo dei termini di comparizione.
Art. 71 — Nota d’iscrizione a ruolo.
Art. 72 — Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo.
Art. 73 — Copia degli atti di parte.
Art. 74 — Contenuto del fascicolo di parte.
Art. 75 — Nota delle spese.
Art. 76 — Potere delle parti sui fascicoli.
Art. 77 — Ritiro del fascicolo di parte.
Sezione II - Dell’istruzione della causa
Art. 78 — Astensione del giudice istruttore.
Art. 79 — Sostituzione del giudice istruttore.
Art. 80 — Determinazione delle udienze dei giudici istruttori.
Art. 80bis — Rinvio al collegio nell’udienza di prima comparizione.
Art. 81 — Fissazione delle udienze di istruzione.
Art. 82 — Rinvio delle udienze di prima comparizione e d’istruzione.
Art. 83 — Ordine di trattazione delle cause.
Art. 83bis — Trattazione scritta della causa.
Art. 83ter — Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale.
Art. 84 — Svolgimento delle udienze.
Art. 85 — Istanza per imposizione di cauzione.
Art. 86 — Forma della cauzione.
Art. 87 — Produzione dei documenti.
Art. 88 — Processo verbale di avvenuta conciliazione.
Art. 89 — Ordinanza sull’astensione o ricusazione del consulente tecnico.
Art. 90 — Indagini del consulente senza la presenza del giudice.
Art. 91 — Comunicazioni a consulenti di parte.
Art. 92 — Questioni sorte durante le indagini del consulente.
Art. 93 — Assistenza alla persona sottoposta all’ispezione.
Art. 94 — Istanza di esibizione.
Art. 95 — Notificazione dell’ordinanza di esibizione.
Art. 96 — Informazioni della pubblica amministrazione.
Art. 97 — Divieto di private informazioni.
Art. 98 — Deposito di documenti fatto da pubblico depositario.
Art. 99 — Proposizione della querela di falso.
Art. 100 — Copie del documento impugnato.
Art. 101 — Rinvio.
Art. 102 — Ammissione d’interrogatorio o di prova testimoniale.
Art. 103 — Termine per l’intimazione al testimone.
Art. 104 — Mancata intimazione ai testimoni.
Art. 105 — Forma speciale di esame testimoniale.
Art. 106 — Disposizioni relative al testimone non comparso.
Art. 107 — Liquidazione delle indennità ai testimoni.
Art. 108 — Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate.
Art. 109 — Ordinanza di pagamento durante il rendiconto.
Art. 110 — Fissazione dell’udienza di trattazione.
Art. 111 — Produzione delle comparse.
Art. 112 — Istanza di decisione secondo equità.
Art. 112bis — Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo.
Sezione III - Della decisione della causa
Art. 113 — Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi.
Art. 114 — Determinazione dei giorni d’udienza e composizione dei collegi.
Art. 115 — Rinvio della discussione.
Art. 116 — Ordine di discussione delle cause.
Art. 117 — Svolgimento della discussione.
Art. 118 — Motivazione della sentenza.
Art. 119 — Redazione della sentenza.
Art. 120 — Pubblicazione delle sentenze.
Art. 121 — Ordinanza di correzione delle sentenze.
Art. 122 — Forma dell’istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori.
Art. 123 — Avviso d’impugnazione alla cancelleria.
Art. 123bis — Trasmissione del fascicolo d’ufficio al giudice superiore.
Art. 124 — Certificato di passaggio in giudicato della sentenza.
Art. 125 — Riassunzione della causa.
Art. 125bis — Riassunzione delle cause sospese durante l’istruzione.
Art. 126 — Fascicolo della causa riassunta.
Art. 127 — Riscossione della pena pecuniaria a carico dell’opponente.
Capo III - Del procedimento d’appello (art. 128 - 132)
Capo IV - Del procedimento davanti alla corte suprema di cassazione (art. 133 - 143)
Capo V - Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza (art. 144 - 152)
Titolo IV - Del processo di esecuzione
Capo I - Del titolo esecutivo e dell’espropriazione forzata in generale (art. 153 - 164)
Capo II - Dell’espropriazione mobiliare (art. 165 - 169-ter)
Capo III - Dell’espropriazione immobiliare (art. 170 - 179-quater)
Capo IV - Disposizioni comuni (art. 180 - 187)
Titolo V - Dei procedimenti speciali
Art. 188 — Dichiarazione di inefficacia del decreto d’ingiunzione.
Art. 189 — Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi.
Art. 190 — Documentazione dell’istanza di dichiarazione di assenza o di morte presunta.
Art. 191 — Efficacia del processo verbale di vendita di beni immobili appartenenti a minori.
Art. 192 — Modalità di chiusura dell’inventario.
Art. 193 — Giuramento del curatore dell’eredità giacente.
Art. 194 — Nomina dell’esperto nel giudizio di divisione.
Art. 195 — Decreto di approvazione dell’attribuzione delle quote nel giudizio di divisione.
Art. 196 — Reclamo contro il decreto che nega l’esecutorietà del lodo.
Titolo VI - Disposizioni transitorie (da art. 197 a 231)
(omissis)
Art. 1
Omissis da art. 1 ad art. 12
Art. 13
Albo dei consulenti tecnici
Art. 14
Formazione dell'albo
Art. 15
Iscrizione nell'albo
Art. 16
Domande d'iscrizione
Art. 17
Informazioni
Art. 18
Revisione dell'albo
Art. 19
Disciplina
Art. 20
Sanzioni disciplinari
Art. 21
Procedimento disciplinare
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