Notizia

Professione Tecnica martedì 26 febbraio 2019

Sicilia: l.r. n. 1/2019 e spettanze dovute ai professionisti

nell'ambito dei titoli abilitativi o autorizzativi

Romolo Balasso

Con l'art. 36 delle L.R. n. 1/2019, la Regione Sicilia interviene sulle spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi, stabilendo che:

1. Al fine della tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, le istanze volte al rilascio di titoli endoprocedimentali sono corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445.

2. L'amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

3. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

 

Quesiti

Professione Tecnica mercoledì 26 novembre 2025

Confine tra ristrutturazione per demo-ricostruzione e nuova costruzione: limite di neutralità

su Consiglio di Stato, Sezione II, sentenza 4 novembre 2025

Professione Tecnica lunedì 27 ottobre 2025

Opere precarie - nozione

su Consiglio di Stato, Sezione II, sentenza 29 settembre 2025

Professione Tecnica lunedì 27 ottobre 2025

Nozione di mutamento di destinazione urbanisticamente rilevante

TAR Lazio, Roma, sentenza 7 ottobre 2025

Professione Tecnica venerdì 24 ottobre 2025

Nozione di parete finestrata ai fini della distanza tra fabbricati

Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 5 settembre 2025