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Il Consiglio di Stato e la nozione di pertinenza "urbanistico-edilizia"
Ancora una conferma all'indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia
Redazione
Sul finire del 2022 (novembre), il massimo consesso della giurisprudenza amministrativa riconferma che:
La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica.
Nell'ordinamento statale, infatti, vi è il principio generale per il quale occorre il rilascio della concessione edilizia (o del titolo avente efficacia equivalente), quando si tratti di un "manufatto edilizio": salva una diversa normativa regionale o comunale, ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come una tettoia, che ne alteri la sagoma.
Si tratta di un indirizzo che trova conferma anche all'inizio del nuovo anno (CdS, Sez. 7, sentenza 9 gennaio 2023).
In definitiva, i giudici ricordano che le nozioni sono sempre da contestualizzare nelle materie in cui si verte, e quindi agli interessi e beni giuridici in tutela.
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