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Il Consiglio di Stato conferma che gli interventi sui prospetti non costituiscono attività edilizia libera
Da finestra a porta-finestra richiede un titolo legittimante
Redazione
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 24 gennaio 2022, conferma che:
solo gli interventi c.d. di “edilizia libera” possono essere realizzati in assenza di qualsivoglia titolo edilizio, e fra tali interventi – individuati dall’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 nonché dall’art. 3, lett. e.5), non sono riconducibili quelli che si compendiano nella trasformazione di finestre in porte-finestre. Simile intervento, invece. comportando una modifica dei prospetti, é sussumibile tra gli interventi di manutenzione straordinaria di cu all’art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 380/01, e deve essere segnalato con SCIA (art. 22 lett. b) del D.P.R. 380/2001).
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