Normativa
Ordinamento Generale
R.D. 16 marzo 1942, n. 262
Approvazione del testo del Codice civile
Entrata in vigore: 19 aprile 1942
Testo in vigore dal: 19 aprile 1942
Art. 889 Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi
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Commenti
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