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In Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 14.7.2020, n. 73, che modifica il d.lgs. n. 102
Efficienza energetica, deroghe a distanze
Redazione
In Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio 2020, è stato pubblicato il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 73, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, di modifica del d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 e del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115.
In particolare rileva la modifica all'art. 14 del d.lgs. 102/2014, comma 7:
«7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario,nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.».
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