Notizia
Il Governo impugna alcune leggi regionali del Veneto e delle Province autonme di Trento e Bolzano
Comunicato stampa del Governo, Presidenza del Consiglio dei Ministri
Romolo Balasso
Sul sito del Governo italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri, è pubblicato il comunicato stampa n. 30 del 21 febbraio 2020, dal quale si apprende che risulta deliberato di impugnare:
- la legge della Provincia di Trento n. 12 del 23/12/2019, recante “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020”, in quanto alcune norme in materia di personale provinciale, anche sanitario, violano l’art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia dell’"ordinamento civile". Essa contrasta inoltre con i principi fondamentali in materia di "tutela della salute" e in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
- la legge della Provincia di Trento n. 13 del 23/12/2019, recante “Legge di stabilità provinciale 2020”, in quanto alcune norme in materia di personale provinciale, violano sia l’art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato nella materia dell’“ordinamento civile”, sia il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione; un’altra norma riguardante l’accesso ai corsi universitari viola l’art. 3, comma secondo, della Carta Costituzionale, che affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
- la legge della Provincia di Bolzano n. 17 del 20/12/2019 “Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”, in quanto numerose disposizioni eccedono dalle competenze statutarie in materia di tutela del paesaggio, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
- la legge della Regione Veneto 50 del 23/12/2019, recante “Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme in materia di edificabilità dei suoli)”, in quanto la legge, prevedendo la regolarizzazione amministrativa di opere edilizie, si pone in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di governo del territorio, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
- la legge della Regione Veneto n. 51 del 23/12/2019, recante “Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi”, in quanto alcune disposizioni riguardanti i parametri di altezza e luminosità degli ambienti si pongono in contrasto con i principi fondamentali posti dal legislatore statale in materia di "governo del territorio" e di "tutela della salute” di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, violando altresì il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, e l’art. 32 della Costituzione, che riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività; altre disposizioni riguardanti il permesso di costruire si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e violano l’art. 117, terzo comma, della Costituzione; altre disposizioni infine, prevedendo interventi di rilevanza paesaggistica, violano l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza in materia di paesaggio.
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