Notizia

Edilizia Urbanistica venerdì 08 marzo 2019

La Corte Costituzionale interviene sulla differenza tra oblazione ex art. 36 e art. 38 TUE

dichiarata l'illeggittimo art. 22, co. 2, lett. a) della L.R. Lazio n. 15/2008

Romolo Balasso

La Corte costituzionale censura la legge della Regione Lazio n. 15 del 2008 (in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) nella parte in cui, nella quantificazione dell’oblazione prevista per l’accertamento di conformità (in cui, ricorrendo la c.d. doppia conforme, vi è un vizio solo formale del titolo edilizio), ne equipara irragionevolmente l’importo a quello previsto per la sanatoria che consegue all’annullamento del permesso di costruire (in cui vi è, invece, un vizio sostanziale), al contempo precisando la differenza che intercorre fra l’oblazione di cui all’art. 36 del testo unico sull’edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e quella prevista dall’art. 38.


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