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Errori del progetto e responsabilità dell'appaltatore
Romolo Balasso
La seconda Sezione civile della S.C. di Cassazione, con la sentenza 25 settembre 2019, ribadisce alcuni principi giurisprudenziali:
In ogni modo, secondo costante interpretazione di questa Corte, l'appaltatore risponde per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo anche per mancanza dell'ordinaria diligenza e pure quando gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, potendo andare esente da responsabilità, che si presume ai sensi dell'art. 1669 c.c., solamente ove le condizioni geologiche non risultino in concreto accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure "normali", avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell'attività esercitata.
Rientra, cioè, tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso (Cass. Sez. 2, 12/06/2018, n. 15321).
In tal senso, sussiste un vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente per i difetti della costruzione dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo, rientrando nei compiti di entrambi l'indagine sulla natura e consistenza del terreno edificatorio (Cass. Sez. 2, 27/08/2012, n. 14650).
Gli errori della progettazione delle opere redatta dall'ingegnere M..., ove pur dimostrati (ed in ciò sta la non decisività dell'assunto omesso esame della perizia geologica del 1978, circostanza che, se pur esaminata, non avrebbe, cioè, determinato un esito diverso della controversia) non costituivano, dunque, un'esimente e neppure un'attenuante della responsabilità risarcitoria per inadempimento dell'appaltatrice G.... s.r.l. verso la committente G...., avendo la danneggiata facoltà di domandare l'intero ad appaltatore e progettista, suddividendosi poi l'obbligazione risarcitoria nel versante interno tra i coobbligati in proporzione alla gravità delle colpe e all'entità delle conseguenze dannose.
Né è predicabile una colpa della committente G..., perché a conoscenza delle problematiche geologiche del terreno, anche alla luce della perizia del 1978, o perché a conoscenza dell'insufficienza del progetto dell'ingegnere M....
Va qui ribadito l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, nel caso di gravi difetti di costruzione dell'immobile suscettibili di pregiudicarne la stabilità, le iniziative tecniche ed i lavori volti ad eliminare, ove possibile, la causa dei vizi inerenti all'immobile all'epoca della sua consegna, incombono sull'appaltatore, mentre l'appaltante ha soltanto la facoltà, ma non l'obbligo, di sostituirsi a quello.
Pertanto, non può ravvisarsi il concorso di un fatto colposo del danneggiato, suscettibile di limitare la responsabilità dell'autore del danno a norma dell'art. 1227 c.c., nel comportamento del committente che non si sia sostituito all'appaltatore nell'esecuzione di opere atte a limitare le conseguenze dei gravi difetti dell'opera oggetto di appalto (Cass. Sez. 2, 05/12/1997, n. 12347; Cass. Sez. 2, 29/07/1992, n. 9081; Cass. Sez. 2, 01/08/2003, n. 11740).