Normativa
Ordinamento Generale
D.P.R. 22 luglio 1988, n. 447
Approvazione del codice di procedura penale
martedì 24 ottobre 1989
Titolo I - Giudice
Capo I - Giurisdizione
Art. 1 — Giurisdizione penale.
Art. 2 — Cognizione del giudice.
Art. 3 — Questioni pregiudiziali.
Capo II - Competenza
Sezione I - Disposizione generale
Art. 4 — Regole per la determinazione della competenza.
Sezione II - Competenza per materia
Art. 5 — Competenza della corte di assise.
Art. 6 — Competenza del tribunale.
Art. 7 — Competenza del pretore.
Sezione III - Competenza per territorio
Art. 8 — Regole generali.
Art. 9 — Regole suppletive.
Art. 10 — Competenza per reati commessi all’estero.
Art. 11 — Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.
Art. 11bis — Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia. (1)
Sezione IV - Competenza per connessione
Art. 12 — Casi di connessione.
Art. 13 — Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali.
Art. 14 — Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni.
Art. 15 — Competenza per materia determinata dalla connessione.
Art. 16 — Competenza per territorio determinata dalla connessione.
Capo III - Riunione e separazione di processi
Art. 17 — Riunione di processi.
Art. 18 — Separazione di processi.
Art. 19 — Provvedimenti sulla riunione e separazione.
Capo IV - Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza
Art. 20 — Difetto di giurisdizione.
Art. 21 — Incompetenza.
Art. 22 — Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari.
Art. 23 — Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado.
Art. 24 — Decisioni del giudice di appello sulla competenza.
Art. 25 — Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza.
Art. 26 — Prove acquisite dal giudice incompetente.
Art. 27 — Misure cautelari disposte dal giudice incompetente.
Capo V - Conflitti di giurisdizione e di competenza
Art. 28 — Casi di conflitto.
Art. 29 — Cessazione del conflitto.
Art. 30 — Proposizione del conflitto.
Art. 31 — Comunicazione al giudice in conflitto.
Art. 32 — Risoluzione del conflitto.
Capo VI - Capacità e composizione del giudice
Art. 33 — Capacità del giudice.
Art. 33bis — Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale.
Art. 33ter — Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica.
Art. 33quater — Effetti della connessione sulla composizione del giudice.
Capo VIbis - Provvedimenti sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale
Art. 33quinquies — Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale.
Art. 33sexies — Inosservanza dichiarata nell’udienza preliminare.
Art. 33septies — Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado.
Art. 33octies — Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione.
Art. 33nonies — Validità delle prove acquisite.
Capo VII - Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice
Art. 34 — Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento.
Art. 35 — Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio.
Art. 36 — Astensione.
Art. 37 — Ricusazione.
Art. 38 — Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione.
Art. 39 — Concorso di astensione e di ricusazione.
Art. 40 — Competenza a decidere sulla ricusazione.
Art. 41 — Decisione sulla dichiarazione di ricusazione.
Art. 42 — Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione.
Art. 43 — Sostituzione del giudice astenuto o ricusato.
Art. 44 — Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione.
Capo VIII - Rimessione del processo
Art. 45 — Casi di rimessione.
Art. 46 — Richiesta di rimessione.
Art. 47 — Effetti della richiesta.
Art. 48 — Decisione.
Art. 49 — Nuova richiesta di rimessione.
Titolo II - Pubblico Ministero
Art. 50 — Azione penale.
Art. 51 — Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale.
Art. 52 — Astensione.
Art. 53 — Autonomia del pubblico ministero nell’udienza. Casi di sostituzione.
Art. 54 — Contrasti negativi tra pubblici ministeri.
Art. 54bis — Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero.
Art. 54ter — Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata.
Art. 54quater — Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero.
Titolo III - Polizia giudiziaria
Art. 55 — Funzioni della polizia giudiziaria.
Art. 56 — Servizi e sezioni di polizia giudiziaria.
Art. 57 — Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
Art. 58 — Disponibilità della polizia giudiziaria.
Art. 59 — Subordinazione della polizia giudiziaria.
Titolo IV - Imputato
Art. 60 — Assunzione della qualità di imputato.
Art. 61 — Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato.
Art. 62 — Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato.
Art. 63 — Dichiarazioni indizianti.
Art. 64 — Regole generali per l’interrogatorio.
Art. 65 — Interrogatorio nel merito.
Art. 66 — Verifica dell’identità personale dell’imputato.
Art. 67 — Incertezza sull’età dell’imputato.
Art. 68 — Errore sull’identità fisica dell’imputato.
Art. 69 — Morte dell’imputato.
Art. 70 — Accertamenti sulla capacità dell’imputato.
Art. 71 — Sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato.
Art. 72 — Revoca dell’ordinanza di sospensione.
Art. 73 — Provvedimenti cautelari.
Titolo V - Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Art. 74 — Legittimazione all’azione civile.
Art. 75 — Rapporti tra azione civile e azione penale.
Art. 76 — Costituzione di parte civile.
Art. 77 — Capacità processuale della parte civile.
Art. 78 — Formalità della costituzione di parte civile.
Art. 79 — Termine per la costituzione di parte civile.
Art. 80 — Richiesta di esclusione della parte civile.
Art. 81 — Esclusione di ufficio della parte civile.
Art. 82 — Revoca della costituzione di parte civile.
Art. 83 — Citazione del responsabile civile.
Art. 84 — Costituzione del responsabile civile.
Art. 85 — Intervento volontario del responsabile civile.
Art. 86 — Richiesta di esclusione del responsabile civile.
Art. 87 — Esclusione di ufficio del responsabile civile.
Art. 88 — Effetti dell’ammissione o dell’esclusione della parte civile o del responsabile civile.
Art. 89 — Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Titolo VI - Persona offesa dal reato
Art. 90 — Diritti e facoltà della persona offesa dal reato.
Art. 91 — Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.
Art. 92 — Consenso della persona offesa.
Art. 93 — Intervento degli enti o delle associazioni.
Art. 94 — Termine per l’intervento.
Art. 95 — Provvedimenti del giudice.
Titolo VII - Difensore
Art. 96 — Difensore di fiducia.
Art. 97 — Difensore di ufficio.
Art. 98 — Patrocinio dei non abbienti.
Art. 99 — Estensione al difensore dei diritti dell’imputato.
Art. 100 — Difensore delle altre parti private.
Art. 101 — Difensore della persona offesa.
Art. 102 — Sostituto del difensore.
Art. 103 — Garanzie di libertà del difensore.
Art. 104 — Colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare.
Art. 105 — Abbandono e rifiuto della difesa.
Art. 106 — Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento.
Art. 107 — Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore.
Art. 108 — Termine per la difesa.
Libro Secondo - Atti
Titolo I - Disposizioni generali
Titolo II - Atti e provvedimenti del giudice
Titolo III - Documentazione degli atti
Titolo IV - Traduzione degli atti
Titolo V - Notificazioni
Titolo VI - Termini
Titolo VII - Nullità
Libro Terzo - Prove
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 187 — Oggetto della prova.
Art. 188 — Libertà morale della persona nell’assunzione della prova.
Art. 189 — Prove non disciplinate dalla legge.
Art. 190 — Diritto alla prova.
Art. 190bis — Requisiti della prova in casi particolari.
Art. 191 — Prove illegittimamente acquisite.
Art. 192 — Valutazione della prova.
Art. 193 — Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili.
Titolo II - Mezzi di prova
Capo I - Testimonianza
Art. 194 — Oggetto e limiti della testimonianza.
Art. 195 — Testimonianza indiretta.
Art. 196 — Capacità di testimoniare.
Art. 197 — Incompatibilità con l’ufficio di testimone.
Art. 197bis — Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l’ufficio di testimone.
Art. 198 — Obblighi del testimone.
Art. 199 — Facoltà di astensione dei prossimi congiunti.
Art. 200 — Segreto professionale.
Art. 201 — Segreto di ufficio.
Art. 202 — Segreto di Stato.
Art. 203 — Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza.
Art. 204 — Esclusione del segreto.
Art. 205 — Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato.
Art. 206 — Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici.
Art. 207 — Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti.
Capo II - Esame delle parti
Art. 208 — Richiesta dell’esame.
Art. 209 — Regole per l’esame.
Art. 210 — Esame di persona imputata in un procedimento connesso.
Capo III - Confronti
Art. 211 — Presupposti del confronto.
Art. 212 — Modalità del confronto.
Capo IV - Ricognizioni
Art. 213 — Ricognizione di persone. Atti preliminari.
Art. 214 — Svolgimento della ricognizione.
Art. 215 — Ricognizione di cose.
Art. 216 — Altre ricognizioni.
Art. 217 — Pluralità di ricognizioni.
Capo V - Esperimenti giudiziali
Art. 218 — Presupposti dell’esperimento giudiziale.
Art. 219 — Modalità dell’esperimento giudiziale.
Capo VI - Perizia
Art. 220 — Oggetto della perizia.
Art. 221 — Nomina del perito.
Art. 222 — Incapacità e incompatibilità del perito.
Art. 223 — Astensione e ricusazione del perito.
Art. 224 — Provvedimenti del giudice.
Art. 225 — Nomina del consulente tecnico.
Art. 226 — Conferimento dell’incarico.
Art. 227 — Relazione peritale.
Art. 228 — Attività del perito.
Art. 229 — Comunicazioni relative alle operazioni peritali.
Art. 230 — Attività dei consulenti tecnici.
Art. 231 — Sostituzione del perito.
Art. 232 — Liquidazione del compenso al perito.
Art. 233 — Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia.
Capo VII - Documenti
Art. 234 — Prova documentale.
Art. 235 — Documenti costituenti corpo del reato.
Art. 236 — Documenti relativi al giudizio sulla personalità.
Art. 237 — Acquisizione di documenti provenienti dall’imputato.
Art. 238 — Verbali di prove di altri procedimenti.
Art. 238bis — Sentenze irrevocabili.
Art. 239 — Accertamento della provenienza dei documenti.
Art. 240 — Documenti anonimi.
Art. 241 — Documenti falsi.
Art. 242 — Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici.
Art. 243 — Rilascio di copie.
Titolo III - Mezzi di ricerca della prova
Capo I - Ispezioni
Art. 244 — Casi e forme delle ispezioni.
Art. 245 — Ispezione personale.
Art. 246 — Ispezione di luoghi o di cose.
Capo II - Perquisizioni
Art. 247 — Casi e forme delle perquisizioni.
Art. 248 — Richiesta di consegna.
Art. 249 — Perquisizioni personali.
Art. 250 — Perquisizioni locali.
Art. 251 — Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali.
Art. 252 — Sequestro conseguente a perquisizione.
Capo III - Sequestri
Art. 253 — Oggetto e formalità del sequestro.
Art. 254 — Sequestro di corrispondenza.
Art. 255 — Sequestro presso banche.
Art. 256 — Dovere di esibizione e segreti.
Art. 257 — Riesame del decreto di sequestro.
Art. 258 — Copie dei documenti sequestrati.
Art. 259 — Custodia delle cose sequestrate.
Art. 260 — Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili.
Art. 261 — Rimozione e riapposizione dei sigilli.
Art. 262 — Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate.
Art. 263 — Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate.
Art. 264 — Provvedimenti in caso di mancata restituzione.
Art. 265 — Spese relative al sequestro penale.
Capo IV - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
Art. 266 — Limiti di ammissibilità.
Art. 266bis — Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche.
Art. 267 — Presupposti e forme del provvedimento.
Art. 268 — Esecuzione delle operazioni.
Art. 269 — Conservazione della documentazione.
Art. 270 — Utilizzazione in altri procedimenti.
Art. 271 — Divieti di utilizzazione.
Libro Quarto - Misure cautelari
Libro Quinto - Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 326 — Finalità delle indagini preliminari.
Art. 327 — Direzione delle indagini preliminari.
Art. 327bis — Attività investigativa del difensore.
Art. 328 — Giudice per le indagini preliminari.
Art. 329 — Obbligo del segreto.
Titolo II - Notizia di reato
Art. 330 — Acquisizione delle notizie di reato.
Art. 331 — Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.
Art. 332 — Contenuto della denuncia.
Art. 333 — Denuncia da parte di privati.
Art. 334 — Referto.
Art. 334bis — Esclusione dell’obbligo di denuncia nell’ambito dell’attività di investigazioni difensiva.
Art. 335 — Registro delle notizie di reato.
Titolo III - Condizioni di procedibilità
Art. 336 — Querela.
Art. 337 — Formalità della querela.
Art. 338 — Curatore speciale per la querela.
Art. 339 — Rinuncia alla querela.
Art. 340 — Remissione della querela.
Art. 341 — Istanza di procedimento.
Art. 342 — Richiesta di procedimento.
Art. 343 — Autorizzazione a procedere.
Art. 344 — Richiesta di autorizzazione a procedere.
Art. 345 — Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell’azione penale.
Art. 346 — Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità.
Titolo IV - Attività a iniziativa della polizia giudiziaria
Art. 347 — Obbligo di riferire la notizia del reato.
Art. 348 — Assicurazione delle fonti di prova.
Art. 349 — Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone.
Art. 350 — Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.
Art. 351 — Altre sommarie informazioni.
Art. 352 — Perquisizioni.
Art. 353 — Acquisizione di plichi o di corrispondenza.
Art. 354 — Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro.
Art. 355 — Convalida del sequestro e suo riesame.
Art. 356 — Assistenza del difensore.
Art. 357 — Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria.
Titolo V - Attività del Pubblico Ministero
Art. 358 — Attività di indagine del pubblico ministero.
Art. 359 — Consulenti tecnici del pubblico ministero.
Art. 360 — Accertamenti tecnici non ripetibili.
Art. 361 — Individuazione di persone e di cose.
Art. 362 — Assunzione di informazioni.
Art. 363 — Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso.
Art. 364 — Nomina e assistenza del difensore.
Art. 365 — Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso.
Art. 366 — Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori.
Art. 367 — Memorie e richieste dei difensori.
Art. 368 — Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro.
Art. 369 — Informazione di garanzia.
Art. 369bis — Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa.
Art. 370 — Atti diretti e atti delegati.
Art. 371 — Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero.
Art. 371bis — Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia.
Art. 372 — Avocazione delle indagini.
Art. 373 — Documentazione degli atti.
Art. 374 — Presentazione spontanea.
Art. 375 — Invito a presentarsi.
Art. 376 — Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto.
Art. 377 — Citazioni di persone informate sui fatti.
Art. 378 — Poteri coercitivi del pubblico ministero.
Titolo VI - Arresto in flagranza e fermo
Art. 379 — Determinazione della pena.
Art. 380 — Arresto obbligatorio in flagranza.
Art. 381 — Arresto facoltativo in flagranza.
Art. 382 — Stato di flagranza.
Art. 383 — Facoltà di arresto da parte dei privati.
Art. 384 — Fermo di indiziato di delitto.
Art. 385 — Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze.
Art. 386 — Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo.
Art. 387 — Avviso dell’arresto o del fermo ai familiari.
Art. 388 — Interrogatorio dell’arrestato o del fermato.
Art. 389 — Casi di immediata liberazione dell’arrestato o del fermato.
Art. 390 — Richiesta di convalida dell’arresto o del fermo.
Art. 391 — Udienza di convalida.
Titolo VIbis - Investigazioni difensive
Art. 391bis — Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore. (1)
Art. 391ter — Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni.
Art. 391quater — Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione.
Art. 391quinquies — Potere di segretazione del pubblico ministero.
Art. 391sexies — Accesso ai luoghi e documentazione.
Art. 391septies — Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico.
Art. 391octies — Fascicolo del difensore.
Art. 391nonies — Attività investigativa preventiva.
Art. 391decies — Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive.
Titolo VII - Incidente probatorio
Art. 392 — Casi.
Art. 393 — Richiesta.
Art. 394 — Richiesta della persona offesa.
Art. 395 — Presentazione e notificazione della richiesta.
Art. 396 — Deduzioni.
Art. 397 — Differimento dell’incidente probatorio.
Art. 398 — Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio.
Art. 399 — Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini.
Art. 400 — Provvedimenti per i casi di urgenza.
Art. 401 — Udienza.
Art. 402 — Estensione dell’incidente probatorio.
Art. 403 — Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio.
Art. 404 — Efficacia dell’incidente probatorio nei confronti della parte civile.
Titolo VIII - Chiusura delle indagini preliminari
Art. 405 — Inizio dell’azione penale. Forme e termini.
Art. 406 — Proroga del termine.
Art. 407 — Termini di durata massima delle indagini preliminari.
Art. 408 — Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
Art. 409 — Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione.
Art. 410 — Opposizione alla richiesta di archiviazione.
Art. 411 — Altri casi di archiviazione.
Art. 412 — Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penale.
Art. 413 — Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato.
Art. 414 — Riapertura delle indagini.
Art. 415 — Reato commesso da persone ignote.
Art. 415bis — Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari.
Titolo IX - Udienza preliminare
(omissis)
Titolo X - Revoca della sentenza di non luogo a procedere
Art. 434 — Casi di revoca.
Art. 435 — Richiesta di revoca.
Art. 436 — Provvedimenti del giudice.
Art. 437 — Ricorso per cassazione.
Libro Sesto - Procedimenti speciali
(omissis)
Libro Settimo - Giudizio
(omissis)
Libro Ottavo - Procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica
(omissis)
Libro Nono - Impugnazioni
(omissis)
Libro Decimo - Esecuzione
(omissis)
Libro Undicesimo - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
(omissis)
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