Normativa
Ordinamento Generale
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
Approvazione del testo definitivo del Codice penale
lunedì 10 novembre 1930
Libro Primo - Dei reati in generale
Titolo I - Della legge penale
Art. 1 — Reati e pene: disposizione espressa di legge.
Art. 2 — Successione di leggi penali.
Art. 3 — Obbligatorietà della legge penale.
Art. 4 — Cittadino italiano. Territorio dello Stato.
Art. 5 — Ignoranza della legge penale.
Art. 6 — Reati commessi nel territorio dello Stato.
Art. 7 — Reati commessi all’estero.
Art. 8 — Delitto politico commesso all’estero.
Art. 9 — Delitto comune del cittadino all’estero.
Art. 10 — Delitto comune dello straniero all’estero.
Art. 11 — Rinnovamento del giudizio.
Art. 12 — Riconoscimento delle sentenze penali straniere.
Art. 13 — Estradizione.
Art. 14 — Computo e decorrenza dei termini.
Art. 15 — Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale.
Art. 16 — Leggi penali speciali.
Titolo II - Delle pene
Capo I - Delle specie di pene, in generale
Art. 17 — Pene principali: specie.
Art. 18 — Denominazione e classificazione delle pene principali.
Art. 19 — Pene accessorie: specie.
Art. 20 — Pene principali e accessorie.
Capo II - Delle pene principali, in particolare
Art. 21 — Pena di morte.
Art. 22 — Ergastolo.
Art. 23 — Reclusione.
Art. 24 — Multa.
Art. 25 — Arresto.
Art. 26 — Ammenda.
Art. 27 — Pene pecuniarie fisse e proporzionali.
Capo III - Delle pene accessorie, in particolare
Art. 28 — Interdizione dai pubblici uffici.
Art. 29 — Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizione dai pubblici uffici.
Art. 30 — Interdizione da una professione o da un’arte.
Art. 31 — Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte. Interdizione.
Art. 32 — Interdizione legale.
Art. 32bis — Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Art. 32ter — Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Art. 32quater — Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Art. 32quinquies — Casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.
Art. 33 — Condanna per delitto colposo.
Art. 34 — Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall’esercizio di essa.
Art. 35 — Sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.
Art. 35bis — Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Art. 36 — Pubblicazione della sentenza penale di condanna.
Art. 37 — Pene accessorie temporanee: durata.
Art. 38 — Condizione giuridica del condannato alla pena di morte.
Titolo III - del reato
Capo I - Del reato consumato e tentato
Art. 39 — Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni.
Art. 40 — Rapporto di causalità.
Art. 41 — Concorso di cause.
Art. 42 — Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.
Art. 43 — Elemento psicologico del reato.
Art. 44 — Condizione obiettiva di punibilità.
Art. 45 — Caso fortuito o forza maggiore.
Art. 46 — Costringimento fisico.
Art. 47 — Errore di fatto.
Art. 48 — Errore determinato dall’altrui inganno.
Art. 49 — Reato supposto erroneamente e reato impossibile.
Art. 50 — Consenso dell’avente diritto.
Art. 51 — Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.
Art. 52 — Difesa legittima.
Art. 53 — Uso legittimo delle armi.
Art. 54 — Stato di necessità.
Art. 55 — Eccesso colposo.
Art. 56 — Delitto tentato.
Art. 57 — Reati commessi col mezzo della stampa periodica.
Art. 57bis — Reati commessi col mezzo della stampa non periodica.
Art. 58 — Stampa clandestina.
Art. 58bis — Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa.
Capo II - Delle circostanze del reato
Art. 59 — Circostanze non conosciute o erroneamente supposte.
Art. 60 — Errore sulla persona dell’offeso.
Art. 61 — Circostanze aggravanti comuni.
Art. 62 — Circostanze attenuanti comuni.
Art. 62bis — Attenuanti generiche.
Art. 63 — Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena.
Art. 64 — Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante.
Art. 65 — Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante.
Art. 66 — Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti.
Art. 67 — Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti.
Art. 68 — Limiti al concorso di circostanze.
Art. 69 — Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.
Art. 70 — Circostanze oggettive e soggettive.
Capo III - Del concorso di reati
Art. 71 — Condanna per più reati con unica sentenza o decreto.
Art. 72 — Concorso dei reati che importano l’ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee.
Art. 73 — Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie.
Art. 74 — Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa.
Art. 75 — Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa.
Art. 76 — Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte.
Art. 77 — Determinazione delle pene accessorie.
Art. 78 — Limiti degli aumenti delle pene principali.
Art. 79 — Limiti degli aumenti delle pene accessorie.
Art. 80 — Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi.
Art. 81 — Concorso formale. Reato continuato.
Art. 82 — Offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta.
Art. 83 — Evento diverso da quello voluto dall’agente.
Art. 84 — Reato complesso.
Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato
Capo I - Della imputabilità
Art. 85 — Capacità d’intendere e di volere.
Art. 86 — Determinazione in altri dello stato d’incapacità allo scopo di far commettere un reato.
Art. 87 — Stato preordinato d’incapacità di intendere o di volere.
Art. 88 — Vizio totale di mente.
Art. 89 — Vizio parziale di mente.
Art. 90 — Stati emotivi o passionali.
Art. 91 — Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.
Art. 92 — Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata.
Art. 93 — Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti.
Art. 94 — Ubriachezza abituale.
Art. 95 — Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti.
Art. 96 — Sordomutismo.
Art. 97 — Minore degli anni quattordici.
Art. 98 — Minore degli anni diciotto.
Capo II - Della recidiva, dell’abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere
Art. 99 — Recidiva.
Art. 100 — Recidiva facoltativa.
Art. 101 — Reati della stessa indole.
Art. 102 — Abitualità presunta dalla legge.
Art. 103 — Abitualità ritenuta dal giudice.
Art. 104 — Abitualità nelle contravvenzioni.
Art. 105 — Professionalità nel reato.
Art. 106 — Effetti dell’estinzione del reato o della pena.
Art. 107 — Condanna per vari reati con una sola sentenza.
Art. 108 — Tendenza a delinquere.
Art. 109 — Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere.
Capo III - Del concorso di persone nel reato
Art. 110 — Pena per coloro che concorrono nel reato.
Art. 111 — Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile.
Art. 112 — Circostanze aggravanti.
Art. 113 — Cooperazione nel delitto colposo.
Art. 114 — Circostanze attenuanti.
Art. 115 — Accordo per commettere un reato. Istigazione.
Art. 116 — Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti.
Art. 117 — Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti.
Art. 118 — Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti.
Art. 119 — Valutazione delle circostanze di esclusione della pena.
Capo IV - Della persona offesa dal reato
Art. 120 — Diritto di querela.
Art. 121 — Diritto di querela esercitato da un curatore speciale.
Art. 122 — Querela di uno fra più offesi.
Art. 123 — Estensione della querela.
Art. 124 — Termine per proporre la querela. Rinuncia.
Art. 125 — Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante.
Art. 126 — Estinzione del diritto di querela.
Art. 127 — Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica.
Art. 128 — Termine per la richiesta di procedimento.
Art. 129 — Irrevocabilità ed estensione della richiesta.
Art. 130 — Istanza della persona offesa.
Art. 131 — Reato complesso. Procedibilità di ufficio.
Titolo V - Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena
Capo I - Della modificazione e applicazione della pena
Art. 132 — Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti.
Art. 133 — Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena.
Art. 133bis — Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria.
Art. 133ter — Pagamento rateale della multa o dell’ammenda.
Art. 134 — Computo delle pene.
Art. 135 — Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive.
Art. 136 — Modalità di conversione di pene pecuniarie.
Art. 137 — Custodia cautelare.
Art. 138 — Pena e custodia cautelare per reati commessi all’estero.
Art. 139 — Computo delle pene accessorie.
Art. 140 — Applicazione provvisoria di pene accessorie.
Capo II - Della esecuzione della pena
Art. 141 — Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali.
Art. 142 — Esecuzione delle pene detentive inflitte ai minori.
Art. 143 — Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari.
Art. 144 — Vigilanza sull’esecuzione delle pene.
Art. 145 — Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato.
Art. 146 — Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena.
Art. 147 — Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena.
Art. 148 — Infermità psichica sopravvenuta al condannato.
Art. 149 — Consiglio di Patronato e Cassa delle ammende.
Titolo VI - Della estinzione del reato e della pena
Capo I - Della estinzione del reato
Art. 150 — Morte del reo prima della condanna.
Art. 151 — Amnistia.
Art. 152 — Remissione della querela.
Art. 153 — Esercizio del diritto di remissione. Incapacità.
Art. 154 — Più querelanti: remissione di uno solo.
Art. 155 — Accettazione della remissione.
Art. 156 — Estinzione del diritto di remissione.
Art. 157 — Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.
Art. 158 — Decorrenza del termine della prescrizione.
Art. 159 — Sospensione del corso della prescrizione.
Art. 160 — Interruzione del corso della prescrizione.
Art. 161 — Effetti della sospensione e della interruzione.
Art. 162 — Oblazione nelle contravvenzioni.
Art. 162bis — Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.
Art. 163 — Sospensione condizionale della pena.
Art. 164 — Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena.
Art. 165 — Obblighi del condannato.
Art. 166 — Effetti della sospensione.
Art. 167 — Estinzione del reato.
Art. 168 — Revoca della sospensione.
Art. 169 — Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto.
Art. 170 — Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato.
Capo II - Della estinzione della pena
Art. 171 — Morte del reo dopo la condanna.
Art. 172 — Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo.
Art. 173 — Estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda per decorso del tempo.
Art. 174 — Indulto e grazia.
Art. 175 — Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Art. 176 — Liberazione condizionale.
Art. 177 — Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena.
Art. 178 — Riabilitazione.
Art. 179 — Condizioni per la riabilitazione.
Art. 180 — Revoca della sentenza di riabilitazione.
Art. 181 — Riabilitazione nel caso di condanna all’estero.
Capo III - Disposizioni comuni
Art. 182 — Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena.
Art. 183 — Concorso di cause estintive.
Art. 184 — Estinzione della pena di morte, dell’ergastolo o di pena temporanea nel caso di concorso di reati.
Titolo VII - Delle sanzioni civili
Art. 185 — Restituzioni e risarcimento del danno.
Art. 186 — Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna.
Art. 187 — Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto.
Art. 188 — Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso.
Art. 189 — Ipoteca legale; sequestro.
Art. 190 — Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile.
Art. 191 — Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro.
Art. 192 — Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato.
Art. 193 — Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato.
Art. 194 — Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato.
Art. 195 — Diritti dei terzi.
Art. 196 — Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente.
Art. 197 — Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende.
Art. 198 — Effetti dell’estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili.
Titolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza
Capo I - Delle misure di sicurezza personali
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 199 — Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge.
Art. 200 — Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone.
Art. 201 — Misure di sicurezza per fatti commessi all’estero.
Art. 202 — Applicabilità delle misure di sicurezza.
Art. 203 — Pericolosità sociale.
Art. 204 — Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta.
Art. 205 — Provvedimento del giudice.
Art. 206 — Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.
Art. 207 — Revoca delle misure di sicurezza personali.
Art. 208 — Riesame della pericolosità.
Art. 209 — Persona giudicata per più fatti.
Art. 210 — Effetti della estinzione del reato o della pena.
Art. 211 — Esecuzione delle misure di sicurezza.
Art. 211bis — Rinvio dell’esecuzione delle misure di sicurezza.
Art. 212 — Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza.
Art. 213 — Istituti destinati all’esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro.
Art. 214 — Inosservanza delle misure di sicurezza detentive.
Sezione II - Disposizioni speciali
Art. 215 — Specie.
Art. 216 — Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Art. 217 — Durata minima.
Art. 218 — Esecuzione.
Art. 219 — Assegnazione a una casa di cura e di custodia.
Art. 220 — Esecuzione dell’ordine di ricovero.
Art. 221 — Ubriachi abituali.
Art. 222 — Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario.
Art. 223 — Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario.
Art. 224 — Minore non imputabile.
Art. 225 — Minore imputabile.
Art. 226 — Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Art. 227 — Riformatori speciali.
Art. 228 — Libertà vigilata.
Art. 229 — Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata.
Art. 230 — Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata.
Art. 231 — Trasgressione degli obblighi imposti.
Art. 232 — Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata.
Art. 233 — Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province.
Art. 234 — Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche.
Art. 235 — Espulsione dello straniero dallo Stato.
Capo II - Delle misure di sicurezza patrimoniali
Art. 236 — Specie: regole generali.
Art. 237 — Cauzione di buona condotta.
Art. 238 — Inadempimento dell’obbligo di prestare cauzione.
Art. 239 — Adempimento o trasgressione dell’obbligo di buona condotta.
Art. 240 — Confisca.
Libro Secondo - Dei delitti in particolare
Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato
(omissis)
Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
Art. 314 — Peculato.
Art. 315 — Malversazione a danno di privati.
Art. 316 — Peculato mediante profitto dell’errore altrui.
Art. 316bis — Malversazione a danno dello Stato.
Art. 316ter — Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Art. 317 — Concussione.
Art. 317bis — Pene accessorie.
Art. 318 — Corruzione per un atto d’ufficio.
Art. 319 — Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.
Art. 319bis — Circostanze aggravanti.
Art. 319ter — Corruzione in atti giudiziari.
Art. 320 — Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Art. 321 — Pene per il corruttore.
Art. 322 — Istigazione alla corruzione.
Art. 322bis — Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
Art. 322ter — Confisca.
Art. 323 — Abuso d’ufficio.
Art. 323bis — Circostanza attenuante.
Art. 324 — Interesse privato in atti di ufficio.
Art. 325 — Utili zzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.
Art. 326 — Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
Art. 327 — Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell’Autorità.
Art. 328 — Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione.
Art. 329 — Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.
Art. 330 — Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori.
Art. 331 — Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica necessità.
Art. 332 — Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio.
Art. 333 — Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro.
Art. 334 — Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa.
Art. 335 — Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa.
Art. 335bis — Disposizioni patrimoniali.
Capo II - Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione
Art. 336 — Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.
Art. 337 — Resistenza a un pubblico ufficiale.
Art. 337bis — Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto.
Art. 338 — Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Art. 339 — Circostanze aggravanti.
Art. 340 — Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.
Art. 341 — Oltraggio a un pubblico ufficiale.
Art. 342 — Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Art. 343 — Oltraggio a un magistrato in udienza.
Art. 344 — Oltraggio a un pubblico impiegato.
Art. 345 — Offesa all’Autorità mediante danneggiamento di affissioni.
Art. 346 — Millantato credito.
Art. 347 — Usurpazione di funzioni pubbliche.
Art. 348 — Abusivo esercizio di una professione.
Art. 349 — Violazione di sigilli.
Art. 350 — Agevolazione colposa.
Art. 351 — Violazione della pubblica custodia di cose.
Art. 352 — Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro.
Art. 353 — Turbata libertà degli incanti.
Art. 354 — Astensione dagli incanti.
Art. 355 — Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.
Art. 356 — Frode nelle pubbliche forniture.
Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 357 — Nozione del pubblico ufficiale.
Art. 358 — Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.
Art. 359 — Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
Art. 360 — Cessazione della qualità di pubblico ufficiale.
Titolo III - Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia
Capo I - Dei delitti contro l’attività giudiziaria
Art. 361 — Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
Art. 362 — Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.
Art. 363 — Omessa denuncia aggravata.
Art. 364 — Omessa denuncia di reato da parte del cittadino.
Art. 365 — Omissione di referto.
Art. 366 — Rifiuto di uffici legalmente dovuti.
Art. 367 — Simulazione di reato.
Art. 368 — Calunnia.
Art. 369 — Autocalunnia.
Art. 370 — Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione.
Art. 371 — Falso giuramento della parte.
Art. 371bis — False informazioni al pubblico ministero.
Art. 371ter — False dichiarazioni al difensore.
Art. 372 — Falsa testimonianza.
Art. 373 — Falsa perizia o interpretazione.
Art. 374 — Frode processuale.
Art. 374bis — False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria.
Art. 375 — Circostanze aggravanti.
Art. 376 — Ritrattazione.
Art. 377 — Subornazione.
Art. 377bis — Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.
Art. 378 — Favoreggiamento personale.
Art. 379 — Favoreggiamento reale.
Art. 379bis — Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale.
Art. 380 — Patrocinio o consulenza infedele.
Art. 381 — Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico.
Art. 382 — Millantato credito del patrocinatore.
Art. 383 — Interdizione dai pubblici uffici.
Art. 384 — Casi di non punibilità.
Capo II - Dei delitti contro l’Autorità delle decisioni giudiziarie
Art. 385 — Evasione.
Art. 386 — Procurata evasione.
Art. 387 — Colpa del custode.
Art. 388 — Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
Art. 388bis — Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo.
Art. 388ter — Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie.
Art. 389 — Inosservanza di pene accessorie.
Art. 390 — Procurata inosservanza di pena.
Art. 391 — Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive.
Capo III - Della tutela arbitraria delle private ragioni
Art. 392 — Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.
Art. 393 — Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.
Art. 394 — Sfida a duello.
Art. 395 — Portatori di sfida.
Art. 396 — Uso delle armi in duello.
Art. 397 — Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l’omicidio e per la lesione personale.
Art. 398 — Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità.
Art. 399 — Duellante estraneo al fatto.
Art. 400 — Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello.
Art. 401 — Provocazione al duello per fine di lucro.
Titolo IV - Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti
(omissis)
Titolo V - Dei delitti contro l’ordine pubblico
Art. 414 — Istigazione a delinquere.
Art. 415 — Istigazione a disobbedire alle leggi.
Art. 416 — Associazione per delinquere.
Art. 416bis — Associazione di tipo mafioso.
Art. 416ter — Scambio elettorale politico-mafioso.
Art. 417 — Misura di sicurezza.
Art. 418 — Assistenza agli associati.
Art. 419 — Devastazione e saccheggio.
Art. 420 — Attentato a impianti di pubblica utilità.
Art. 421 — Pubblica intimidazione.
Titolo VI - Dei delitti contro l’incolumità pubblica
Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza
Art. 422 — Strage.
Art. 423 — Incendio.
Art. 423bis — Incendio boschivo.
Art. 424 — Danneggiamento seguito da incendio.
Art. 425 — Circostanze aggravanti.
Art. 426 — Inondazione, frana o valanga.
Art. 427 — Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga.
Art. 428 — Naufragio, sommersione o disastro aviatorio.
Art. 429 — Danneggiamento seguito da naufragio.
Art. 430 — Disastro ferroviario.
Art. 431 — Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento.
Art. 432 — Attentati alla sicurezza dei trasporti.
Art. 433 — Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni.
Art. 434 — Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.
Art. 435 — Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti.
Art. 436 — Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni.
Art. 437 — Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
Capo II - Dei delitti di comune pericolo mediante frode
Art. 438 — Epidemia.
Art. 439 — Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari.
Art. 440 — Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari.
Art. 441 — Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.
Art. 442 — Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate.
Art. 443 — Commercio o somministrazione di medicinali guasti.
Art. 444 — Commercio di sostanze alimentari nocive.
Art. 445 — Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.
Art. 446 — Confisca obbligatoria.
Art. 447 — Agevolazione dolosa dell’uso di sostanze stupefacenti
Art. 448 — Pene accessorie.
Capo III - Dei delitti colposi di comune pericolo
Art. 449 — Delitti colposi di danno.
Art. 450 — Delitti colposi di pericolo.
Art. 451 — Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.
Art. 452 — Delitti colposi contro la salute pubblica.
Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica
Capo I - Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Art. 453 — Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
Art. 454 — Alterazione di monete.
Art. 455 — Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.
Art. 456 — Circostanze aggravanti.
Art. 457 — Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
Art. 458 — Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete.
Art. 459 — Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.
Art. 460 — Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.
Art. 461 — Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
Art. 462 — Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto.
Art. 463 — Casi di non punibilità.
Art. 464 — Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
Art. 465 — Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto.
Art. 466 — Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati.
Capo II - Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento
Art. 467 — Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto.
Art. 468 — Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.
Art. 469 — Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione.
Art. 470 — Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione.
Art. 471 — Uso abusivo di sigilli e strumenti veri.
Art. 472 — Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta.
Art. 473 — Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali.
Art. 474 — Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
Art. 475 — Pena accessoria.
Capo III - Della falsità in atti
Art. 476 — Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Art. 477 — Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
Art. 478 — Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.
Art. 479 — Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Art. 480 — Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.
Art. 481 — Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
Art. 482 — Falsità materiale commessa dal privato.
Art. 483 — Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Art. 484 — Falsità in registri e notificazioni.
Art. 485 — Falsità in scrittura privata.
Art. 486 — Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.
Art. 487 — Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.
Art. 488 — Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.
Art. 489 — Uso di atto falso.
Art. 490 — Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.
Art. 491 — Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.
Art. 491bis — Documenti informatici.
Art. 492 — Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.
Art. 493 — Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.
Art. 493bis — Casi di perseguibilità a querela.
Capo IV - Della falsità personale
Art. 494 — Sostituzione di persona.
Art. 495 — Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
Art. 496 — False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
Art. 497 — Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati.
Art. 498 — Usurpazione di titoli o di onori.
Titolo VIII - Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio
Capo I - Dei delitti contro l’economia pubblica
Art. 499 — Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione.
Art. 500 — Diffusione di una malattia delle piante o degli animali.
Art. 501 — Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.
Art. 501bis — Manovre speculative su merci.
Art. 502 — Serrata e sciopero per fini contrattuali.
Art. 503 — Serrata e sciopero per fini non contrattuali.
Art. 504 — Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero.
Art. 505 — Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta.
Art. 506 — Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci.
Art. 507 — Boicottaggio.
Art. 508 — Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio.
Art. 509 — Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro.
Art. 510 — Circostanze aggravanti.
Art. 511 — Pena per i capi, promotori e organizzatori.
Art. 512 — Pena accessoria.
Capo II - Dei delitti contro l’industria e il commercio
Art. 513 — Turbata libertà dell’industria o del commercio.
Art. 513bis — Illecita concorrenza con minaccia o violenza.
Art. 514 — Frodi contro le industrie nazionali.
Art. 515 — Frode nell’esercizio del commercio.
Art. 516 — Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
Art. 517 — Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
Art. 517bis — Circostanza aggravante.
Capo III - Disposizione comune ai capi precedenti
Art. 518 — Pubblicazione della sentenza.
Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume
(omissis)
Titolo X - Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe
(omissis)
Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia
(omissis)
Titolo XII - Dei delitti contro la persona
Capo I - Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale
Art. 575 — Omicidio.
Art. 576 — Circostanze aggravanti. Pena dell’ergastolo.
Art. 577 — Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.
Art. 578 — Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.
Art. 579 — Omicidio del consenziente.
Art. 580 — Istigazione o aiuto al suicidio.
Art. 581 — Percosse.
Art. 582 — Lesione personale.
Art. 583 — Circostanze aggravanti.
Art. 584 — Omicidio preterintenzionale.
Art. 585 — Circostanze aggravanti.
Art. 586 — Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.
Art. 587 — Omicidio e lesione personale a causa di onore.
Art. 588 — Rissa.
Art. 589 — Omicidio colposo.
Art. 590 — Lesioni personali colpose.
Art. 591 — Abbandono di persone minori o incapaci.
Art. 592 — Abbandono di un neonato per causa di onore.
Art. 593 — Omissione di soccorso.
Capo II - Dei delitti contro l’onore
Art. 594 — Ingiuria.
Art. 595 — Diffamazione.
Art. 596 — Esclusione della prova liberatoria.
Art. 596bis — Diffamazione col mezzo della stampa.
Art. 597 — Querela della persona offesa ed estinzione del reato.
Art. 598 — Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative.
Art. 599 — Ritorsione e provocazione.
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione I - Dei delitti contro la personalità individuale
Art. 600 — Riduzione in schiavitù.
Art. 600bis — Prostituzione minorile.
Art. 600ter — Pornografia minorile.
Art. 600quater — Detenzione di materiale pornografico.
Art. 600quinquies — Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
Art. 600sexies — Circostanze aggravanti ed attenuanti.
Art. 600septies — Pene accessorie.
Art. 601 — Tratta e commercio di schiavi.
Art. 602 — Alienazione e acquisto di schiavi.
Art. 603 — Plagio.
Art. 604 — Fatto commesso all’estero.
Sezione II - Dei delitti contro la libertà personale
Art. 605 — Sequestro di persona.
Art. 606 — Arresto illegale.
Art. 607 — Indebita limitazione di libertà personale.
Art. 608 — Abuso di autorità contro arrestati o detenuti.
Art. 609 — Perquisizione e ispezione personali arbitrarie.
Art. 609bis — Violenza sessuale.
Art. 609ter — Circostanze aggravanti.
Art. 609quater — Atti sessuali con minorenne.
Art. 609quinquies — Corruzione di minorenne.
Art. 609sexies — Ignoranza dell’età della persona offesa.
Art. 609septies — Querela di parte.
Art. 609octies — Violenza sessuale di gruppo.
Art. 609nonies — Pene accessorie ed altri effetti penali.
Art. 609decies — Comunicazione al tribunale per i minorenni.
Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale
Art. 610 — Violenza privata.
Art. 611 — Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato.
Art. 612 — Minaccia.
Art. 613 — Stato di incapacità procurato mediante violenza.
Sezione IV - Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio
Art. 614 — Violazione di domicilio.
Art. 615 — Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.
Art. 615bis — Interferenze illecite nella vita privata.
Art. 615ter — Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
Art. 615quater — Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.
Art. 615quinquies — Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.
Sezione V - Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti
Art. 616 — Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.
Art. 617 — Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Art. 617bis — Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Art. 617ter — Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Art. 617quater — Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
Art. 617quinquies — Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.
Art. 617sexies — Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.
Art. 618 — Rivelazione del contenuto di corrispondenza.
Art. 619 — Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.
Art. 620 — Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.
Art. 621 — Rivelazione del contenuto di documenti segreti.
Art. 622 — Rivelazione di segreto professionale.
Art. 623 — Rivelazione di segreti scientifici o industriali.
Art. 623bis — Altre comunicazioni e conversazioni.
Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio
Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone
Art. 624 — Furto.
Art. 624bis — Furto in abitazione e furto con strappo.
Art. 625 — Circostanze aggravanti.
Art. 625bis — Circostanze attenuanti.
Art. 626 — Furti punibili a querela dell’offeso.
Art. 627 — Sottrazione di cose comuni.
Art. 628 — Rapina.
Art. 629 — Estorsione.
Art. 630 — Sequestro di persona a scopo di estorsione.
Art. 631 — Usurpazione.
Art. 632 — Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.
Art. 633 — Invasione di terreni o edifici.
Art. 634 — Turbativa violenta del possesso di cose immobili.
Art. 635 — Danneggiamento.
Art. 635bis — Danneggiamento di sistemi informatici e telematici.
Art. 636 — Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.
Art. 637 — Ingresso abusivo nel fondo altrui.
Art. 638 — Uccisione o danneggiamento di animali altrui.
Art. 639 — Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.
Art. 639bis — Casi di esclusione della perseguibilità a querela.
Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
Art. 640 — Truffa.
Art. 640bis — Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Art. 640ter — Frode informatica.
Art. 640quater — Applicabilità dell’articolo 322ter.
Art. 641 — Insolvenza fraudolenta.
Art. 642 — Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona.
Art. 643 — Circonvenzione di persone incapaci.
Art. 644 — Usura.
Art. 644bis — Usura impropria.
Art. 644ter — Prescrizione del reato di usura.
Art. 645 — Frode in emigrazione.
Art. 646 — Appropriazione indebita.
Art. 647 — Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.
Art. 648 — Ricettazione.
Art. 648bis — Riciclaggio.
Art. 648ter — Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 649 — Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti.
Libro Primo - Dei reati in generale
Libro Secondo - Dei delitti in particolare
Libro Terzo - Delle contravvenzioni in particolare
Libro Terzo - Delle contravvenzioni in particolare
Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia
Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica
§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti l’inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose
Art. 650 — Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.
Art. 651 — Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.
Art. 652 — Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto.
Art. 653 — Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati.
Art. 654 — Grida e manifestazioni sediziose.
Art. 655 — Radunata sediziosa.
Art. 656 — Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico.
Art. 657 — Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata.
Art. 658 — Procurato allarme presso l’Autorità.
Art. 659 — Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
Art. 660 — Molestia o disturbo alle persone.
Art. 661 — Abuso della credulità popolare.
§ 2 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità
Art. 662 — Esercizio abusivo dell’arte tipografica.
Art. 663 — Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni.
Art. 663bis — Divulgazione di stampa clandestina.
Art. 664 — Distruzione o deterioramento di affissioni.
§ 3 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici
Art. 665 — Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati.
Art. 666 — Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza.
Art. 667 — Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo.
Art. 668 — Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.
§ 4 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell’accattonaggio
Art. 669 — Esercizio abusivo di mestieri girovaghi.
Art. 670 — Mendicità.
Art. 671 — Impiego di minori nell’accattonaggio.
Sezione II - Delle contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica
§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni
Art. 672 — Omessa custodia e mal governo di animali.
Art. 673 — Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari.
Art. 674 — Getto pericoloso di cose.
Art. 675 — Collocamento pericoloso di cose.
Art. 676 — Rovina di edifici o di altre costruzioni.
Art. 677 — Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.
§ 2 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti
Art. 678 — Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.
Art. 679 — Omessa denuncia di materie esplodenti.
Art. 680 — Circostanze aggravanti.
Art. 681 — Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.
Sezione III - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti
Art. 682 — Ingresso arbitrario in luoghi, ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato.
Art. 683 — Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere.
Art. 684 — Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.
Art. 685 — Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale.
§ 2 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza
Art. 686 — Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione.
Art. 687 — Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita.
Art. 688 — Ubriachezza.
Art. 689 — Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente.
Art. 690 — Determinazione in altri dello stato di ubriachezza.
Art. 691 — Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.
§ 3 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica
Art. 692 — Detenzione di misure e pesi illegali.
Art. 693 — Rifiuto di monete aventi corso legale.
Art. 694 — Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte.
§ 4 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l’incolumità individuale
Art. 695 — Fabbricazione o commercio non autorizzato di armi.
Art. 696 — Vendita ambulante di armi.
Art. 697 — Detenzione abusiva di armi.
Art. 698 — Omessa consegna di armi.
Art. 699 — Porto abusivo di armi.
Art. 700 — Circostanze aggravanti.
Art. 701 — Misura di sicurezza.
Art. 702 — Omessa custodia di armi.
Art. 703 — Accensioni ed esplosioni pericolose.
Art. 704 — Armi.
§ 5 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio
Art. 705 — Commercio non autorizzato di cose preziose.
Art. 706 — Commercio clandestino di cose antiche.
Art. 707 — Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.
Art. 708 — Possesso ingiustificato di valori.
Art. 709 — Omessa denuncia di cose provenienti da delitto.
Art. 710 — Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta.
Art. 711 — Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti.
Art. 712 — Acquisto di cose di sospetta provenienza.
Art. 713 — Misura di sicurezza.
§ 6 - Delle contravvenzioni concernenti la custodia [di alienati di mente], di minori o di persone detenute
Art. 714 — Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori.
Art. 715 — Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente.
Art. 716 — Omesso avviso all’Autorità dell’evasione o fuga di infermi di mente o di minori.
Art. 717 — Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose.
Capo II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale
Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi
Art. 718 — Esercizio di giuochi d’azzardo.
Art. 719 — Circostanze aggravanti.
Art. 720 — Partecipazione a giuochi d’azzardo.
Art. 721 — Elementi essenziali del giuoco d’azzardo. Case da giuoco.
Art. 722 — Pena accessoria e misura di sicurezza.
Art. 723 — Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo.
Art. 724 — Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti.
Art. 725 — Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza.
Art. 726 — Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.
Art. 727 — Maltrattamento di animali.
Sezione II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria
Art. 728 — Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui.
Art. 729 — Abuso di sostanze stupefacenti.
Art. 730 — Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive.
Titolo II - Delle contravvenzioni concernenti l’attività sociale della pubblica amministrazione
Art. 731 — Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori.
Art. 732 — Omesso avviamento dei minori al lavoro.
Art. 733 — Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.
Titolo II-bis - Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza
Art. 734 — Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.
Art. 734bis — Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.
Titolo I - Della legge penale
Art. 1 — Reati e pene: disposizione espressa di legge.
Art. 2 — Successione di leggi penali.
Art. 3 — Obbligatorietà della legge penale.
Art. 4 — Cittadino italiano. Territorio dello Stato.
Art. 5 — Ignoranza della legge penale.
Art. 6 — Reati commessi nel territorio dello Stato.
Art. 7 — Reati commessi all’estero.
Art. 8 — Delitto politico commesso all’estero.
Art. 9 — Delitto comune del cittadino all’estero.
Art. 10 — Delitto comune dello straniero all’estero.
Art. 11 — Rinnovamento del giudizio.
Art. 12 — Riconoscimento delle sentenze penali straniere.
Art. 13 — Estradizione.
Art. 14 — Computo e decorrenza dei termini.
Art. 15 — Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale.
Art. 16 — Leggi penali speciali.
Titolo II - Delle pene
Capo I - Delle specie di pene, in generale
Art. 17 — Pene principali: specie.
Art. 18 — Denominazione e classificazione delle pene principali.
Art. 19 — Pene accessorie: specie.
Art. 20 — Pene principali e accessorie.
Capo II - Delle pene principali, in particolare
Art. 21 — Pena di morte.
Art. 22 — Ergastolo.
Art. 23 — Reclusione.
Art. 24 — Multa.
Art. 25 — Arresto.
Art. 26 — Ammenda.
Art. 27 — Pene pecuniarie fisse e proporzionali.
Capo III - Delle pene accessorie, in particolare
Art. 28 — Interdizione dai pubblici uffici.
Art. 29 — Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizione dai pubblici uffici.
Art. 30 — Interdizione da una professione o da un’arte.
Art. 31 — Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte. Interdizione.
Art. 32 — Interdizione legale.
Art. 32bis — Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Art. 32ter — Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Art. 32quater — Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Art. 32quinquies — Casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.
Art. 33 — Condanna per delitto colposo.
Art. 34 — Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall’esercizio di essa.
Art. 35 — Sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.
Art. 35bis — Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Art. 36 — Pubblicazione della sentenza penale di condanna.
Art. 37 — Pene accessorie temporanee: durata.
Art. 38 — Condizione giuridica del condannato alla pena di morte.
Titolo III - del reato
Capo I - Del reato consumato e tentato
Art. 39 — Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni.
Art. 40 — Rapporto di causalità.
Art. 41 — Concorso di cause.
Art. 42 — Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.
Art. 43 — Elemento psicologico del reato.
Art. 44 — Condizione obiettiva di punibilità.
Art. 45 — Caso fortuito o forza maggiore.
Art. 46 — Costringimento fisico.
Art. 47 — Errore di fatto.
Art. 48 — Errore determinato dall’altrui inganno.
Art. 49 — Reato supposto erroneamente e reato impossibile.
Art. 50 — Consenso dell’avente diritto.
Art. 51 — Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.
Art. 52 — Difesa legittima.
Art. 53 — Uso legittimo delle armi.
Art. 54 — Stato di necessità.
Art. 55 — Eccesso colposo.
Art. 56 — Delitto tentato.
Art. 57 — Reati commessi col mezzo della stampa periodica.
Art. 57bis — Reati commessi col mezzo della stampa non periodica.
Art. 58 — Stampa clandestina.
Art. 58bis — Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa.
Capo II - Delle circostanze del reato
Art. 59 — Circostanze non conosciute o erroneamente supposte.
Art. 60 — Errore sulla persona dell’offeso.
Art. 61 — Circostanze aggravanti comuni.
Art. 62 — Circostanze attenuanti comuni.
Art. 62bis — Attenuanti generiche.
Art. 63 — Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena.
Art. 64 — Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante.
Art. 65 — Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante.
Art. 66 — Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti.
Art. 67 — Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti.
Art. 68 — Limiti al concorso di circostanze.
Art. 69 — Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.
Art. 70 — Circostanze oggettive e soggettive.
Capo III - Del concorso di reati
Art. 71 — Condanna per più reati con unica sentenza o decreto.
Art. 72 — Concorso dei reati che importano l’ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee.
Art. 73 — Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie.
Art. 74 — Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa.
Art. 75 — Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa.
Art. 76 — Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte.
Art. 77 — Determinazione delle pene accessorie.
Art. 78 — Limiti degli aumenti delle pene principali.
Art. 79 — Limiti degli aumenti delle pene accessorie.
Art. 80 — Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi.
Art. 81 — Concorso formale. Reato continuato.
Art. 82 — Offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta.
Art. 83 — Evento diverso da quello voluto dall’agente.
Art. 84 — Reato complesso.
Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato
Capo I - Della imputabilità
Art. 85 — Capacità d’intendere e di volere.
Art. 86 — Determinazione in altri dello stato d’incapacità allo scopo di far commettere un reato.
Art. 87 — Stato preordinato d’incapacità di intendere o di volere.
Art. 88 — Vizio totale di mente.
Art. 89 — Vizio parziale di mente.
Art. 90 — Stati emotivi o passionali.
Art. 91 — Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.
Art. 92 — Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata.
Art. 93 — Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti.
Art. 94 — Ubriachezza abituale.
Art. 95 — Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti.
Art. 96 — Sordomutismo.
Art. 97 — Minore degli anni quattordici.
Art. 98 — Minore degli anni diciotto.
Capo II - Della recidiva, dell’abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere
Art. 99 — Recidiva.
Art. 100 — Recidiva facoltativa.
Art. 101 — Reati della stessa indole.
Art. 102 — Abitualità presunta dalla legge.
Art. 103 — Abitualità ritenuta dal giudice.
Art. 104 — Abitualità nelle contravvenzioni.
Art. 105 — Professionalità nel reato.
Art. 106 — Effetti dell’estinzione del reato o della pena.
Art. 107 — Condanna per vari reati con una sola sentenza.
Art. 108 — Tendenza a delinquere.
Art. 109 — Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere.
Capo III - Del concorso di persone nel reato
Art. 110 — Pena per coloro che concorrono nel reato.
Art. 111 — Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile.
Art. 112 — Circostanze aggravanti.
Art. 113 — Cooperazione nel delitto colposo.
Art. 114 — Circostanze attenuanti.
Art. 115 — Accordo per commettere un reato. Istigazione.
Art. 116 — Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti.
Art. 117 — Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti.
Art. 118 — Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti.
Art. 119 — Valutazione delle circostanze di esclusione della pena.
Capo IV - Della persona offesa dal reato
Art. 120 — Diritto di querela.
Art. 121 — Diritto di querela esercitato da un curatore speciale.
Art. 122 — Querela di uno fra più offesi.
Art. 123 — Estensione della querela.
Art. 124 — Termine per proporre la querela. Rinuncia.
Art. 125 — Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante.
Art. 126 — Estinzione del diritto di querela.
Art. 127 — Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica.
Art. 128 — Termine per la richiesta di procedimento.
Art. 129 — Irrevocabilità ed estensione della richiesta.
Art. 130 — Istanza della persona offesa.
Art. 131 — Reato complesso. Procedibilità di ufficio.
Titolo V - Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena
Capo I - Della modificazione e applicazione della pena
Art. 132 — Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti.
Art. 133 — Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena.
Art. 133bis — Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria.
Art. 133ter — Pagamento rateale della multa o dell’ammenda.
Art. 134 — Computo delle pene.
Art. 135 — Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive.
Art. 136 — Modalità di conversione di pene pecuniarie.
Art. 137 — Custodia cautelare.
Art. 138 — Pena e custodia cautelare per reati commessi all’estero.
Art. 139 — Computo delle pene accessorie.
Art. 140 — Applicazione provvisoria di pene accessorie.
Capo II - Della esecuzione della pena
Art. 141 — Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali.
Art. 142 — Esecuzione delle pene detentive inflitte ai minori.
Art. 143 — Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari.
Art. 144 — Vigilanza sull’esecuzione delle pene.
Art. 145 — Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato.
Art. 146 — Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena.
Art. 147 — Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena.
Art. 148 — Infermità psichica sopravvenuta al condannato.
Art. 149 — Consiglio di Patronato e Cassa delle ammende.
Titolo VI - Della estinzione del reato e della pena
Capo I - Della estinzione del reato
Art. 150 — Morte del reo prima della condanna.
Art. 151 — Amnistia.
Art. 152 — Remissione della querela.
Art. 153 — Esercizio del diritto di remissione. Incapacità.
Art. 154 — Più querelanti: remissione di uno solo.
Art. 155 — Accettazione della remissione.
Art. 156 — Estinzione del diritto di remissione.
Art. 157 — Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.
Art. 158 — Decorrenza del termine della prescrizione.
Art. 159 — Sospensione del corso della prescrizione.
Art. 160 — Interruzione del corso della prescrizione.
Art. 161 — Effetti della sospensione e della interruzione.
Art. 162 — Oblazione nelle contravvenzioni.
Art. 162bis — Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.
Art. 163 — Sospensione condizionale della pena.
Art. 164 — Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena.
Art. 165 — Obblighi del condannato.
Art. 166 — Effetti della sospensione.
Art. 167 — Estinzione del reato.
Art. 168 — Revoca della sospensione.
Art. 169 — Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto.
Art. 170 — Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato.
Capo II - Della estinzione della pena
Art. 171 — Morte del reo dopo la condanna.
Art. 172 — Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo.
Art. 173 — Estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda per decorso del tempo.
Art. 174 — Indulto e grazia.
Art. 175 — Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Art. 176 — Liberazione condizionale.
Art. 177 — Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena.
Art. 178 — Riabilitazione.
Art. 179 — Condizioni per la riabilitazione.
Art. 180 — Revoca della sentenza di riabilitazione.
Art. 181 — Riabilitazione nel caso di condanna all’estero.
Capo III - Disposizioni comuni
Art. 182 — Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena.
Art. 183 — Concorso di cause estintive.
Art. 184 — Estinzione della pena di morte, dell’ergastolo o di pena temporanea nel caso di concorso di reati.
Titolo VII - Delle sanzioni civili
Art. 185 — Restituzioni e risarcimento del danno.
Art. 186 — Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna.
Art. 187 — Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto.
Art. 188 — Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso.
Art. 189 — Ipoteca legale; sequestro.
Art. 190 — Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile.
Art. 191 — Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro.
Art. 192 — Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato.
Art. 193 — Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato.
Art. 194 — Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato.
Art. 195 — Diritti dei terzi.
Art. 196 — Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente.
Art. 197 — Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende.
Art. 198 — Effetti dell’estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili.
Titolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza
Capo I - Delle misure di sicurezza personali
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 199 — Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge.
Art. 200 — Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone.
Art. 201 — Misure di sicurezza per fatti commessi all’estero.
Art. 202 — Applicabilità delle misure di sicurezza.
Art. 203 — Pericolosità sociale.
Art. 204 — Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta.
Art. 205 — Provvedimento del giudice.
Art. 206 — Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.
Art. 207 — Revoca delle misure di sicurezza personali.
Art. 208 — Riesame della pericolosità.
Art. 209 — Persona giudicata per più fatti.
Art. 210 — Effetti della estinzione del reato o della pena.
Art. 211 — Esecuzione delle misure di sicurezza.
Art. 211bis — Rinvio dell’esecuzione delle misure di sicurezza.
Art. 212 — Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza.
Art. 213 — Istituti destinati all’esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro.
Art. 214 — Inosservanza delle misure di sicurezza detentive.
Sezione II - Disposizioni speciali
Art. 215 — Specie.
Art. 216 — Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Art. 217 — Durata minima.
Art. 218 — Esecuzione.
Art. 219 — Assegnazione a una casa di cura e di custodia.
Art. 220 — Esecuzione dell’ordine di ricovero.
Art. 221 — Ubriachi abituali.
Art. 222 — Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario.
Art. 223 — Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario.
Art. 224 — Minore non imputabile.
Art. 225 — Minore imputabile.
Art. 226 — Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Art. 227 — Riformatori speciali.
Art. 228 — Libertà vigilata.
Art. 229 — Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata.
Art. 230 — Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata.
Art. 231 — Trasgressione degli obblighi imposti.
Art. 232 — Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata.
Art. 233 — Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province.
Art. 234 — Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche.
Art. 235 — Espulsione dello straniero dallo Stato.
Capo II - Delle misure di sicurezza patrimoniali
Art. 236 — Specie: regole generali.
Art. 237 — Cauzione di buona condotta.
Art. 238 — Inadempimento dell’obbligo di prestare cauzione.
Art. 239 — Adempimento o trasgressione dell’obbligo di buona condotta.
Art. 240 — Confisca.
Libro Secondo - Dei delitti in particolare
Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato
(omissis)
Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
Art. 314 — Peculato.
Art. 315 — Malversazione a danno di privati.
Art. 316 — Peculato mediante profitto dell’errore altrui.
Art. 316bis — Malversazione a danno dello Stato.
Art. 316ter — Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Art. 317 — Concussione.
Art. 317bis — Pene accessorie.
Art. 318 — Corruzione per un atto d’ufficio.
Art. 319 — Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.
Art. 319bis — Circostanze aggravanti.
Art. 319ter — Corruzione in atti giudiziari.
Art. 320 — Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Art. 321 — Pene per il corruttore.
Art. 322 — Istigazione alla corruzione.
Art. 322bis — Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
Art. 322ter — Confisca.
Art. 323 — Abuso d’ufficio.
Art. 323bis — Circostanza attenuante.
Art. 324 — Interesse privato in atti di ufficio.
Art. 325 — Utili zzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.
Art. 326 — Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
Art. 327 — Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell’Autorità.
Art. 328 — Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione.
Art. 329 — Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.
Art. 330 — Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori.
Art. 331 — Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica necessità.
Art. 332 — Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio.
Art. 333 — Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro.
Art. 334 — Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa.
Art. 335 — Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa.
Art. 335bis — Disposizioni patrimoniali.
Capo II - Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione
Art. 336 — Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.
Art. 337 — Resistenza a un pubblico ufficiale.
Art. 337bis — Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto.
Art. 338 — Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Art. 339 — Circostanze aggravanti.
Art. 340 — Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.
Art. 341 — Oltraggio a un pubblico ufficiale.
Art. 342 — Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Art. 343 — Oltraggio a un magistrato in udienza.
Art. 344 — Oltraggio a un pubblico impiegato.
Art. 345 — Offesa all’Autorità mediante danneggiamento di affissioni.
Art. 346 — Millantato credito.
Art. 347 — Usurpazione di funzioni pubbliche.
Art. 348 — Abusivo esercizio di una professione.
Art. 349 — Violazione di sigilli.
Art. 350 — Agevolazione colposa.
Art. 351 — Violazione della pubblica custodia di cose.
Art. 352 — Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro.
Art. 353 — Turbata libertà degli incanti.
Art. 354 — Astensione dagli incanti.
Art. 355 — Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.
Art. 356 — Frode nelle pubbliche forniture.
Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 357 — Nozione del pubblico ufficiale.
Art. 358 — Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.
Art. 359 — Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
Art. 360 — Cessazione della qualità di pubblico ufficiale.
Titolo III - Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia
Capo I - Dei delitti contro l’attività giudiziaria
Art. 361 — Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
Art. 362 — Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.
Art. 363 — Omessa denuncia aggravata.
Art. 364 — Omessa denuncia di reato da parte del cittadino.
Art. 365 — Omissione di referto.
Art. 366 — Rifiuto di uffici legalmente dovuti.
Art. 367 — Simulazione di reato.
Art. 368 — Calunnia.
Art. 369 — Autocalunnia.
Art. 370 — Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione.
Art. 371 — Falso giuramento della parte.
Art. 371bis — False informazioni al pubblico ministero.
Art. 371ter — False dichiarazioni al difensore.
Art. 372 — Falsa testimonianza.
Art. 373 — Falsa perizia o interpretazione.
Art. 374 — Frode processuale.
Art. 374bis — False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria.
Art. 375 — Circostanze aggravanti.
Art. 376 — Ritrattazione.
Art. 377 — Subornazione.
Art. 377bis — Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.
Art. 378 — Favoreggiamento personale.
Art. 379 — Favoreggiamento reale.
Art. 379bis — Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale.
Art. 380 — Patrocinio o consulenza infedele.
Art. 381 — Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico.
Art. 382 — Millantato credito del patrocinatore.
Art. 383 — Interdizione dai pubblici uffici.
Art. 384 — Casi di non punibilità.
Capo II - Dei delitti contro l’Autorità delle decisioni giudiziarie
Art. 385 — Evasione.
Art. 386 — Procurata evasione.
Art. 387 — Colpa del custode.
Art. 388 — Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
Art. 388bis — Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo.
Art. 388ter — Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie.
Art. 389 — Inosservanza di pene accessorie.
Art. 390 — Procurata inosservanza di pena.
Art. 391 — Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive.
Capo III - Della tutela arbitraria delle private ragioni
Art. 392 — Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.
Art. 393 — Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.
Art. 394 — Sfida a duello.
Art. 395 — Portatori di sfida.
Art. 396 — Uso delle armi in duello.
Art. 397 — Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l’omicidio e per la lesione personale.
Art. 398 — Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità.
Art. 399 — Duellante estraneo al fatto.
Art. 400 — Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello.
Art. 401 — Provocazione al duello per fine di lucro.
Titolo IV - Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti
(omissis)
Titolo V - Dei delitti contro l’ordine pubblico
Art. 414 — Istigazione a delinquere.
Art. 415 — Istigazione a disobbedire alle leggi.
Art. 416 — Associazione per delinquere.
Art. 416bis — Associazione di tipo mafioso.
Art. 416ter — Scambio elettorale politico-mafioso.
Art. 417 — Misura di sicurezza.
Art. 418 — Assistenza agli associati.
Art. 419 — Devastazione e saccheggio.
Art. 420 — Attentato a impianti di pubblica utilità.
Art. 421 — Pubblica intimidazione.
Titolo VI - Dei delitti contro l’incolumità pubblica
Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza
Art. 422 — Strage.
Art. 423 — Incendio.
Art. 423bis — Incendio boschivo.
Art. 424 — Danneggiamento seguito da incendio.
Art. 425 — Circostanze aggravanti.
Art. 426 — Inondazione, frana o valanga.
Art. 427 — Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga.
Art. 428 — Naufragio, sommersione o disastro aviatorio.
Art. 429 — Danneggiamento seguito da naufragio.
Art. 430 — Disastro ferroviario.
Art. 431 — Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento.
Art. 432 — Attentati alla sicurezza dei trasporti.
Art. 433 — Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni.
Art. 434 — Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.
Art. 435 — Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti.
Art. 436 — Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni.
Art. 437 — Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
Capo II - Dei delitti di comune pericolo mediante frode
Art. 438 — Epidemia.
Art. 439 — Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari.
Art. 440 — Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari.
Art. 441 — Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.
Art. 442 — Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate.
Art. 443 — Commercio o somministrazione di medicinali guasti.
Art. 444 — Commercio di sostanze alimentari nocive.
Art. 445 — Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.
Art. 446 — Confisca obbligatoria.
Art. 447 — Agevolazione dolosa dell’uso di sostanze stupefacenti
Art. 448 — Pene accessorie.
Capo III - Dei delitti colposi di comune pericolo
Art. 449 — Delitti colposi di danno.
Art. 450 — Delitti colposi di pericolo.
Art. 451 — Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.
Art. 452 — Delitti colposi contro la salute pubblica.
Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica
Capo I - Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Art. 453 — Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
Art. 454 — Alterazione di monete.
Art. 455 — Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.
Art. 456 — Circostanze aggravanti.
Art. 457 — Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
Art. 458 — Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete.
Art. 459 — Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.
Art. 460 — Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.
Art. 461 — Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
Art. 462 — Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto.
Art. 463 — Casi di non punibilità.
Art. 464 — Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
Art. 465 — Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto.
Art. 466 — Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati.
Capo II - Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento
Art. 467 — Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto.
Art. 468 — Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.
Art. 469 — Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione.
Art. 470 — Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione.
Art. 471 — Uso abusivo di sigilli e strumenti veri.
Art. 472 — Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta.
Art. 473 — Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali.
Art. 474 — Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
Art. 475 — Pena accessoria.
Capo III - Della falsità in atti
Art. 476 — Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Art. 477 — Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
Art. 478 — Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.
Art. 479 — Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Art. 480 — Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.
Art. 481 — Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
Art. 482 — Falsità materiale commessa dal privato.
Art. 483 — Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Art. 484 — Falsità in registri e notificazioni.
Art. 485 — Falsità in scrittura privata.
Art. 486 — Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.
Art. 487 — Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.
Art. 488 — Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.
Art. 489 — Uso di atto falso.
Art. 490 — Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.
Art. 491 — Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.
Art. 491bis — Documenti informatici.
Art. 492 — Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.
Art. 493 — Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.
Art. 493bis — Casi di perseguibilità a querela.
Capo IV - Della falsità personale
Art. 494 — Sostituzione di persona.
Art. 495 — Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
Art. 496 — False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
Art. 497 — Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati.
Art. 498 — Usurpazione di titoli o di onori.
Titolo VIII - Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio
Capo I - Dei delitti contro l’economia pubblica
Art. 499 — Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione.
Art. 500 — Diffusione di una malattia delle piante o degli animali.
Art. 501 — Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.
Art. 501bis — Manovre speculative su merci.
Art. 502 — Serrata e sciopero per fini contrattuali.
Art. 503 — Serrata e sciopero per fini non contrattuali.
Art. 504 — Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero.
Art. 505 — Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta.
Art. 506 — Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci.
Art. 507 — Boicottaggio.
Art. 508 — Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio.
Art. 509 — Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro.
Art. 510 — Circostanze aggravanti.
Art. 511 — Pena per i capi, promotori e organizzatori.
Art. 512 — Pena accessoria.
Capo II - Dei delitti contro l’industria e il commercio
Art. 513 — Turbata libertà dell’industria o del commercio.
Art. 513bis — Illecita concorrenza con minaccia o violenza.
Art. 514 — Frodi contro le industrie nazionali.
Art. 515 — Frode nell’esercizio del commercio.
Art. 516 — Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
Art. 517 — Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
Art. 517bis — Circostanza aggravante.
Capo III - Disposizione comune ai capi precedenti
Art. 518 — Pubblicazione della sentenza.
Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume
(omissis)
Titolo X - Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe
(omissis)
Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia
(omissis)
Titolo XII - Dei delitti contro la persona
Capo I - Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale
Art. 575 — Omicidio.
Art. 576 — Circostanze aggravanti. Pena dell’ergastolo.
Art. 577 — Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.
Art. 578 — Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.
Art. 579 — Omicidio del consenziente.
Art. 580 — Istigazione o aiuto al suicidio.
Art. 581 — Percosse.
Art. 582 — Lesione personale.
Art. 583 — Circostanze aggravanti.
Art. 584 — Omicidio preterintenzionale.
Art. 585 — Circostanze aggravanti.
Art. 586 — Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.
Art. 587 — Omicidio e lesione personale a causa di onore.
Art. 588 — Rissa.
Art. 589 — Omicidio colposo.
Art. 590 — Lesioni personali colpose.
Art. 591 — Abbandono di persone minori o incapaci.
Art. 592 — Abbandono di un neonato per causa di onore.
Art. 593 — Omissione di soccorso.
Capo II - Dei delitti contro l’onore
Art. 594 — Ingiuria.
Art. 595 — Diffamazione.
Art. 596 — Esclusione della prova liberatoria.
Art. 596bis — Diffamazione col mezzo della stampa.
Art. 597 — Querela della persona offesa ed estinzione del reato.
Art. 598 — Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative.
Art. 599 — Ritorsione e provocazione.
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione I - Dei delitti contro la personalità individuale
Art. 600 — Riduzione in schiavitù.
Art. 600bis — Prostituzione minorile.
Art. 600ter — Pornografia minorile.
Art. 600quater — Detenzione di materiale pornografico.
Art. 600quinquies — Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
Art. 600sexies — Circostanze aggravanti ed attenuanti.
Art. 600septies — Pene accessorie.
Art. 601 — Tratta e commercio di schiavi.
Art. 602 — Alienazione e acquisto di schiavi.
Art. 603 — Plagio.
Art. 604 — Fatto commesso all’estero.
Sezione II - Dei delitti contro la libertà personale
Art. 605 — Sequestro di persona.
Art. 606 — Arresto illegale.
Art. 607 — Indebita limitazione di libertà personale.
Art. 608 — Abuso di autorità contro arrestati o detenuti.
Art. 609 — Perquisizione e ispezione personali arbitrarie.
Art. 609bis — Violenza sessuale.
Art. 609ter — Circostanze aggravanti.
Art. 609quater — Atti sessuali con minorenne.
Art. 609quinquies — Corruzione di minorenne.
Art. 609sexies — Ignoranza dell’età della persona offesa.
Art. 609septies — Querela di parte.
Art. 609octies — Violenza sessuale di gruppo.
Art. 609nonies — Pene accessorie ed altri effetti penali.
Art. 609decies — Comunicazione al tribunale per i minorenni.
Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale
Art. 610 — Violenza privata.
Art. 611 — Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato.
Art. 612 — Minaccia.
Art. 613 — Stato di incapacità procurato mediante violenza.
Sezione IV - Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio
Art. 614 — Violazione di domicilio.
Art. 615 — Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.
Art. 615bis — Interferenze illecite nella vita privata.
Art. 615ter — Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
Art. 615quater — Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.
Art. 615quinquies — Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.
Sezione V - Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti
Art. 616 — Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.
Art. 617 — Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Art. 617bis — Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Art. 617ter — Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Art. 617quater — Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
Art. 617quinquies — Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.
Art. 617sexies — Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.
Art. 618 — Rivelazione del contenuto di corrispondenza.
Art. 619 — Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.
Art. 620 — Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.
Art. 621 — Rivelazione del contenuto di documenti segreti.
Art. 622 — Rivelazione di segreto professionale.
Art. 623 — Rivelazione di segreti scientifici o industriali.
Art. 623bis — Altre comunicazioni e conversazioni.
Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio
Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone
Art. 624 — Furto.
Art. 624bis — Furto in abitazione e furto con strappo.
Art. 625 — Circostanze aggravanti.
Art. 625bis — Circostanze attenuanti.
Art. 626 — Furti punibili a querela dell’offeso.
Art. 627 — Sottrazione di cose comuni.
Art. 628 — Rapina.
Art. 629 — Estorsione.
Art. 630 — Sequestro di persona a scopo di estorsione.
Art. 631 — Usurpazione.
Art. 632 — Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.
Art. 633 — Invasione di terreni o edifici.
Art. 634 — Turbativa violenta del possesso di cose immobili.
Art. 635 — Danneggiamento.
Art. 635bis — Danneggiamento di sistemi informatici e telematici.
Art. 636 — Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.
Art. 637 — Ingresso abusivo nel fondo altrui.
Art. 638 — Uccisione o danneggiamento di animali altrui.
Art. 639 — Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.
Art. 639bis — Casi di esclusione della perseguibilità a querela.
Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
Art. 640 — Truffa.
Art. 640bis — Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Art. 640ter — Frode informatica.
Art. 640quater — Applicabilità dell’articolo 322ter.
Art. 641 — Insolvenza fraudolenta.
Art. 642 — Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona.
Art. 643 — Circonvenzione di persone incapaci.
Art. 644 — Usura.
Art. 644bis — Usura impropria.
Art. 644ter — Prescrizione del reato di usura.
Art. 645 — Frode in emigrazione.
Art. 646 — Appropriazione indebita.
Art. 647 — Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.
Art. 648 — Ricettazione.
Art. 648bis — Riciclaggio.
Art. 648ter — Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 649 — Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti.
Libro Primo - Dei reati in generale
Libro Secondo - Dei delitti in particolare
Libro Terzo - Delle contravvenzioni in particolare
Libro Terzo - Delle contravvenzioni in particolare
Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia
Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica
§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti l’inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose
Art. 650 — Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.
Art. 651 — Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.
Art. 652 — Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto.
Art. 653 — Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati.
Art. 654 — Grida e manifestazioni sediziose.
Art. 655 — Radunata sediziosa.
Art. 656 — Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico.
Art. 657 — Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata.
Art. 658 — Procurato allarme presso l’Autorità.
Art. 659 — Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
Art. 660 — Molestia o disturbo alle persone.
Art. 661 — Abuso della credulità popolare.
§ 2 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità
Art. 662 — Esercizio abusivo dell’arte tipografica.
Art. 663 — Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni.
Art. 663bis — Divulgazione di stampa clandestina.
Art. 664 — Distruzione o deterioramento di affissioni.
§ 3 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici
Art. 665 — Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati.
Art. 666 — Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza.
Art. 667 — Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo.
Art. 668 — Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.
§ 4 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell’accattonaggio
Art. 669 — Esercizio abusivo di mestieri girovaghi.
Art. 670 — Mendicità.
Art. 671 — Impiego di minori nell’accattonaggio.
Sezione II - Delle contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica
§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni
Art. 672 — Omessa custodia e mal governo di animali.
Art. 673 — Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari.
Art. 674 — Getto pericoloso di cose.
Art. 675 — Collocamento pericoloso di cose.
Art. 676 — Rovina di edifici o di altre costruzioni.
Art. 677 — Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.
§ 2 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti
Art. 678 — Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.
Art. 679 — Omessa denuncia di materie esplodenti.
Art. 680 — Circostanze aggravanti.
Art. 681 — Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.
Sezione III - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti
Art. 682 — Ingresso arbitrario in luoghi, ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato.
Art. 683 — Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere.
Art. 684 — Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.
Art. 685 — Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale.
§ 2 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza
Art. 686 — Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione.
Art. 687 — Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita.
Art. 688 — Ubriachezza.
Art. 689 — Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente.
Art. 690 — Determinazione in altri dello stato di ubriachezza.
Art. 691 — Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.
§ 3 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica
Art. 692 — Detenzione di misure e pesi illegali.
Art. 693 — Rifiuto di monete aventi corso legale.
Art. 694 — Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte.
§ 4 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l’incolumità individuale
Art. 695 — Fabbricazione o commercio non autorizzato di armi.
Art. 696 — Vendita ambulante di armi.
Art. 697 — Detenzione abusiva di armi.
Art. 698 — Omessa consegna di armi.
Art. 699 — Porto abusivo di armi.
Art. 700 — Circostanze aggravanti.
Art. 701 — Misura di sicurezza.
Art. 702 — Omessa custodia di armi.
Art. 703 — Accensioni ed esplosioni pericolose.
Art. 704 — Armi.
§ 5 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio
Art. 705 — Commercio non autorizzato di cose preziose.
Art. 706 — Commercio clandestino di cose antiche.
Art. 707 — Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.
Art. 708 — Possesso ingiustificato di valori.
Art. 709 — Omessa denuncia di cose provenienti da delitto.
Art. 710 — Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta.
Art. 711 — Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti.
Art. 712 — Acquisto di cose di sospetta provenienza.
Art. 713 — Misura di sicurezza.
§ 6 - Delle contravvenzioni concernenti la custodia [di alienati di mente], di minori o di persone detenute
Art. 714 — Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori.
Art. 715 — Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente.
Art. 716 — Omesso avviso all’Autorità dell’evasione o fuga di infermi di mente o di minori.
Art. 717 — Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose.
Capo II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale
Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi
Art. 718 — Esercizio di giuochi d’azzardo.
Art. 719 — Circostanze aggravanti.
Art. 720 — Partecipazione a giuochi d’azzardo.
Art. 721 — Elementi essenziali del giuoco d’azzardo. Case da giuoco.
Art. 722 — Pena accessoria e misura di sicurezza.
Art. 723 — Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo.
Art. 724 — Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti.
Art. 725 — Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza.
Art. 726 — Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.
Art. 727 — Maltrattamento di animali.
Sezione II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria
Art. 728 — Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui.
Art. 729 — Abuso di sostanze stupefacenti.
Art. 730 — Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive.
Titolo II - Delle contravvenzioni concernenti l’attività sociale della pubblica amministrazione
Art. 731 — Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori.
Art. 732 — Omesso avviamento dei minori al lavoro.
Art. 733 — Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.
Titolo II-bis - Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza
Art. 734 — Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.
Art. 734bis — Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.
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