Notizia

Ordinamento Generale domenica 03 marzo 2019

Diritto di accesso a SCIA e CILA e diritto alla privacy

legge 241/1990

Romolo Balasso

Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio parere n. 1 del 3 gennaio 2019 (link), torna sulla legittimità o meno da parte della P.A. di escludere dalle istanze di accesso civico delle pratiche edilizie SCIA e CILA, i dati personali dei soggetti, limitando l'accesso:

  • alla tipologia di titolo edilizio (SCIA o CILA);
  • alla descrizione dell’intervento (es: manutenzione straordinaria, installazione insegna; intervento miglioramento sismico, nuovo accesso carraio, variante in corso d’opera per ristrutturazione edilizia; opere interne; variante in corso d’opera, ecc.);
  • alle informazioni relative all’effettuazione dell’intervento nel comune o in una sua frazione.

Sulla quantità di informazioni e dati, anche di carattere personale, da presentare al Comune per i predetti titoli abilitativi edilizi (CILA e SCIA), precisa il Garante, sono molteplici e di diverso genere (come i nominativi, data e luogo di nascita, codici fiscali, ecc.) e che non esiste un obbligo di pubblicazione da parte delle pp.aa. delle SCIA o delle CILA in alcuna forma (integrale o riassuntiva - ad esempio sull'albo pretorio comunale), tanto che per i dati personali ivi contenuti il legislatore non prevede alcun regime di pubblicità.

Dunque, diversamente dal permesso di costruire, non rileva in materia di SCIA e CILA un particolare regime di pubblicità, con la conseguenza che, fermo restando l'istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi dell'art. 22 ss.. della legge n. 241/1990 con dimostrazione del possesso di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutela e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, sono esclusi dall'accesso civico (generico) i dati personali dei soggetti.

Il Garante, inoltre evidenzia, in merito alle suddette istanze di accesso civico, alcuni principi ribaditi in passato, ovvero:

Come già osservato in passato, inoltre, si ribadisce che le informazioni di dettaglio contenute nelle SCIA e nelle CILA impediscono di poter accordare anche un eventuale accesso civico ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013; oscurando, ad esempio, i dati identificativi (nome e cognome) del committente o del tecnico progettista. Tale accorgimento, infatti, non elimina la possibilità che i soggetti interessati siano identificati indirettamente tramite gli ulteriori dati di contesto contenuti nella documentazione richiesta (cfr. quanto riportato nel par. 4 del parere n. 360/2017). A tale riguardo, occorre infatti ricordare che – ai sensi del Regolamento europeo – «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1).

Appare invece conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali la soluzione adottata dal Comune di San Cesario sul Panaro, che – allo scopo di soddisfare comunque le esigenze informative alla base dell’accesso civico e di «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013) – ha fornito i dati relativi alle SCIA e CILA, senza comunicare “dati personali”, e precisamente: la tipologia di titolo edilizio (SCIA o CILA), una descrizione dell’intervento (es: manutenzione straordinaria, installazione insegna; intervento miglioramento sismico, nuovo accesso carraio, variante in corso d’opera per ristrutturazione edilizia; opere interne; variante in corso d’opera, ecc.), le informazioni relative all’effettuazione dell’intervento nel comune o in una sua frazione.

 

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